ATTIVITA' DI AGENZIA: DEFINIZIONI E DELIMITAZIONI

L’Agente in attività finanziaria, ai sensi dell’art. 128-quaterdecies del TUB, può svolgere attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi su mandato di banche e intermediari finanziari, comunicando all’OAM lo specifico prodotto “A.16 - Ristrutturazione dei crediti”.

Inoltre, l’Agente o un suo collaboratore possono svolgere attività di recupero crediti in qualità di collaboratori di una società di recupero crediti, munita di licenza ex art. 115 TULPS.

Deve ritenersi che quest’ultima attività sia compatibile, nei limiti in cui vengano rigorosamente rispettati i seguenti requisiti:

  • la società di recupero crediti (ex art. 115 TULPS) deve agire su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane;
  • l’attività svolta abbia esclusivamente natura di collaborazione (non è ammissibile instaurare un ruolo di dipendenza);
  • l’attività in esame non deve avere carattere prevalente rispetto a quella principale di agenzia in attività finanziaria.
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È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata, nonché attività connesse o strumentali. I soggetti che svolgono esclusivamente la prestazione dei servizi di pagamento devono iscriversi nella sezione speciale dell’elenco dedicata agli agenti nei servizi di pagamento. (cfr. art. 128-quater del TUB)
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Sì, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A. (cfr. art. 128-quater del TUB)

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E' strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo meramente indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;

b) gestione di immobili ad uso funzionale;

c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

d) formazione e addestramento del personale.

E' connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata. A titolo meramente indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:

a) informazione commerciale;

b) assunzione di partecipazioni.

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Sì, l'attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva; possono essere esercitate attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa. (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB)

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No, a condizione che l'attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e, in nessun caso, sia accompagnata da poteri dispositivi. (cfr. art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010)

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