DIPENDENTI E COLLABORATORI (ART 128-novies, DEL TUB)

Per collaboratore si intende colui che opera sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile. Il collaboratore è, pertanto, equiparato alla figura dell'agente di commercio e, in quanto tale, è tenuto a seguire la normativa di riferimento – fatte salve alcune eccezioni dovute alla tipicità del settore di riferimento.

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L'agente in attività finanziaria (persona fisica o società/persona giuridica):

  • cura la selezione dei dipendenti e collaboratori attraverso il superamento di una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo e cura il loro aggiornamento professionale;
  • verifica, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei dipendenti e collaboratori;
  • trasmette all'Organismo l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori;
  • è responsabile in solido dei danni causati dall'attività svolta dai dei dipendenti e collaboratori, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

Gli agenti - persone fisiche o le società di agenzia costituiti sotto forma di società di persone - possono avvalersi esclusivamente di dipendenti o collaboratori personalmente iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.

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La prova valutativa consiste nel superamento di un test di verifica della preparazione acquisita all’esito di un percorso formativo inerente le materie rilevanti per le attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia.

Per completezza si rimanda alla Circolare OAM n. 5/12.

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