ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE

L'agente di cui sopra può segnalare unicamente un altro agente in attività finanziaria con il quale ha in essere un rapporto di collaborazione (ossia di sub-agenzia) regolarmente rinvenibile nell'elenco gestito dall'OAM.

Deve trattarsi, dunque, di una segnalazione tra soggetti che per conto dello stesso intermediario distribuiscono (uno in via diretta e uno in via indiretta) un prodotto o servizio relativo alla concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.

Diversamente, si eluderebbe la disciplina del mono-mandato. (cfr. Comunicazione OAM n. 1/13)

La risposta ti è stata utile?

No. Una persona giuridica non può sottoscrivere un rapporto di collaborazione, e dunque di sub-agenzia, con un altro Agente in attività finanziaria. In sostanza, il sub-agente, per come disciplinato nel D.Lgs n. 141/2010, è a tutti gli effetti un collaboratore e pertanto potrà essere unicamente una persona fisica (cfr. su questo punto art. 128-octies del TUB)

La risposta ti è stata utile?

Presupposto necessario per lo svolgimento dell'attività di "segnalazione" è l'iscrizione negli elenchi tenuti dall'Organismo.

Questa attività, pertanto, risulta preclusa ai soggetti non iscritti.

La risposta ti è stata utile?

Non sussistendo limitazioni normative in merito, risulta del tutto ammissibile una segnalazione operata tra mediatori creditizi.

La risposta ti è stata utile?

Si, l'attività delle reti distributive attinente le forme di cooperazione commerciale tra mediatori creditizi è ammessa a condizione che non comporti alcun aggravio di oneri provvisionali a carico delle parti, ne sia data adeguata informativa all'intermediario erogante e, infine, i due soggetti iscritti assicurino la corretta attribuzione degli adempimenti che le disposizioni vigenti prevedono a carico degli intermediari del credito. (cfr. Comunicazione OAM n. 2/13)

La risposta ti è stata utile?

No. Secondo la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2013 (Prot: DT 65338), non è ricompresa, tra le attività del mediatore creditizio, la raccolta dei moduli prestampati firmati dal cliente, pena la violazione del principio cardine dell'indipendenza a fondamento dell'attività e della tutela del consumatore. Infatti, tale esercizio, concretandosi nella esternazione ed incontro della volontà delle parti negoziali, segna il momento conclusivo del contratto, come tale sottratto, ex lege, al novero delle facoltà insite nell'esercizio dell'attività di mediazione creditizia.

La risposta ti è stata utile?

Secondo la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2013 (Prot: DT 65338), l'attività di segnalazione di pregi di un mediatore creditizio da parte di un intermediario finanziario non può avere ad oggetto prodotti offerti dal medesimo intermediario o da intermediari appartenenti al proprio gruppo.

Per i prodotti non offerti dal segnalante o dal relativo gruppo di appartenenza l'attività di segnalazione di pregi potrebbe sollevare, comunque, possibili criticità sotto il profilo dell'indipendenza.

La risposta ti è stata utile?

Si. Se iscritto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria può svolgere l'attività di "segnalazione" nel rispetto delle prescrizioni in materia. (cfr. Comunicazione OAM n. 1/13)

La risposta ti è stata utile?

Sì. Il contenuto dell'accordo di distribuzione così descritto non è in contrasto con le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 141/2010. Infatti, a fronte della segnalazione ricevuta, l'agente in attività finanziaria si farebbe carico della presentazione, promozione, collocamento ed eventualmente conclusione del prodotto stesso e nessun compenso sarebbe dovuto dall'intermediario finanziario alla Banca. Anche l'eventuale compenso che l'agente avrebbe la facoltà di riconoscere alla Banca stessa per la segnalazione ricevuta rientra nella libera determinazione delle parti e comunque ammessa dai principi della riforma legislativa. 

La risposta ti è stata utile?
Non trovi risposta alla tua domanda?
Vai all'inizio della pagina