REQUISITI DI PROFESSIONALITA' (SOGGETTI CON FUNZIONI DI AMMINSTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO)

I requisiti che devono essere posseduti da coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione ai fini dell'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli Agenti in attività finanziaria sono elencati nel D.Lgs. 141/2010 all’articolo 14, comma 2, lett. c) (“l'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.”) e successivo comma 3 (“L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.”).

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L'iscrizione delle persone giuridiche è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità da parte dei propri esponenti aziendali:

a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

  1. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
  2. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
  3. attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
  4. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate alla lettera a);

c) l'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Ai fini dell'iscrizione le persone fisiche aventi funzioni di amministrazione e direzione, scelte secondo i criteri sopra descritti, devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

  • titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
  • frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria;
  • possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame, indetto dall'Organismo secondo le modalità da questo stabilite. (cfr. art. 14 del D.Lgs. n. 141/2010)
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