DIPLOMA DI STUDIO

NO. Tra i requisiti di professionalità previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 141/2010 è indicato il possesso di diploma scolastico quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge. La precedente iscrizione o le esperienze professionali maturate non sostituiscono il diploma richiesto.

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