1) Verifica Correttezza Formale (VCF)
Rappresenta la prima fase di controllo circa la completezza e la congruenza dei dati inseriti e della documentazione allegata.
L’operatore incaricato si avvale a tal fine di opportuni strumenti informatici e delle banche dati a disposizione dell’Organismo.
A titolo meramente esemplificativo, fra i controlli condotti in verifica di correttezza formale si ricordano:
Laddove accertate irregolarità od incompletezze della domanda ricevuta, l’Organismo ne dà comunicazione all’istante indicandone le relative cause attraverso provvedimento di irregolarità.
Tale provvedimento determina l’interruzione del procedimento e l’obbligo per il Richiedente di ripresentare una nuova istanza.
I Contributi validamente versati potranno essere utilizzati nella nuova istanza.
2) Esame di Merito (EdM)
Superata la Verifica di Correttezza Formale, il secondo e ultimo momento di controllo è costituito dall’Esame di Merito, nel corso del quale vengono confermati, fra gli altri, i requisiti di professionalità e di onorabilità. L’operatore incaricato si avvale di opportuni strumenti informatici e delle banche dati a disposizione dell’Organismo.
Terminata l’istruttoria, in assenza di condizioni che impongano l’adozione di un provvedimento di Sospensione e/o di Motivo Ostativo, il Responsabile degli Elenchi sottopone l’istanza di iscrizione al Comitato di Gestione per la delibera di approvazione.
Del provvedimento di iscrizione è data comunicazione all’interessato, a mezzo PEC.
E’ tuttavia sempre possibile verificare se un soggetto è iscritto mediante la consultazione degli Elenchi sul portale OAM.
IMPORTANTE
Gli operatori dell’Info Point NON sono a conoscenza delle date previste per i Comitati di Gestione dell’Organismo.
3) (Eventuale) Sospensione, Motivo Ostativo e Diniego
Al fine di richiedere, anche presso altre Amministrazioni ed Autorità, documentazione e/o chiarimenti necessari per la conclusione dell’istruttoria, i termini del procedimento di iscrizione e di cancellazione possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a 180 giorni. Il provvedimento di sospensione è trasmesso all’istante unitamente alla richiesta di documentazione.