Con l’entrata in vigore in data 14 settembre del D.LGs n.129 del 5 settembre 2024 (c.d. Decreto MiCAR), è stato recepito in Italia il Regolamento UE nr. 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (c.d. MiCAR) che ridisegna le regole di questo settore, rendendole omogenee in tutti gli Stati europei e che disciplina il passaggio per gli Operatori in criptovalute, attualmente “VASPs” (Virtual Asset Service Providers) nel nuovo mondo “CASPs” (Crypto assets service providers).
Con l’applicazione del MiCAR in Italia, solo le persone giuridiche regolarmente iscritte alla data del 27 dicembre 2024 nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute (c.d. “Registro VASP”), tenuto dall’OAM, potranno beneficiare di un regime transitorio e continuare così a operare in Italia, secondo la normativa vigente, al più tardi fino al 30 dicembre 2025.
PERSONE FISICHE
Le persone fisiche iscritte nel Registro VASP, che alla data del 27 dicembre 2024 non abbiano già provveduto a presentare istanza di cancellazione spontanea, saranno cancellate d’ufficio dall’Organismo.
Rimane comunque fermo l’obbligo di invio dei dati delle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica Italiana relative all’ultimo trimestre 2024, e del pagamento dei contributi fino a quel momento maturati nei confronti dell’OAM per l’anno 2024, ai sensi della Circolare OAM nr. 52/23.
PERSONE GIURIDICHE
Le persone giuridiche che risultano regolarmente iscritte alla data del 27 dicembre 2024 nel Registro VASP potranno beneficiare di un regime transitorio che permetterà loro di continuare a operare per un periodo di sei mesi – ossia fino al 30 giugno 2025 – ai sensi della disciplina (VASP) attualmente vigente.
Ai sensi del Decreto MiCAR, i soggetti sopra indicati, entro il 30 giugno 2025, potranno presentare istanza di autorizzazione ad operare come CASP alla Consob, ovvero, se in un altro Stato membro dell’Unione Europea, presso la corrispondente Autorità competente, dandone comunicazione all’Organismo, come previsto all’art. 45, comma 2 del Decreto Micar, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel Registro VASP. Analoga comunicazione dovrà essere resa all’OAM in caso di accoglimento o rigetto dell’istanza di autorizzazione presentata. In tal modo la società potrà continuare a operare nelle more dello svolgimento del procedimento di autorizzazione come CASP, fino alla data del rilascio o rifiuto dell’autorizzazione stessa, e comunque non potrà più operare come VASP oltre il 30 dicembre 2025. L’Organismo provvederà alla cancellazione dei soggetti ai quali sia stata rilasciata o negata l’autorizzazione.
A tal fine, a partire dal 27 dicembre 2024, gli Operatori VASP iscritti sono invitati a inoltrare tempestivamente all’Organismo la comunicazione di avvenuta presentazione della sopramenzionata istanza di autorizzazione e successivo esito, come da disposizioni del Decreto (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/13/24G00147/sge) e del Regolamento europeo sopra citati (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1114), esclusivamente inviando una Pec all’indirizzo
IMPORTANTE
Coloro che entro il 30 giugno 2025 non abbiano presentato istanza di autorizzazione come CASP, cesseranno di operare in Italia alla medesima data e l’OAM ne disporrà la cancellazione d’ufficio.
Si ricorda inoltre che restano fermi gli obblighi di trasmissione per via telematica dei dati delle operazioni sul territorio della Repubblica italiana fino al primo trimestre 2025, come previsto all’art. 45, comma 6, del Decreto MICAR e gli obblighi di contribuzione maturati nei confronti dell’Organismo per l’anno 2024, ai sensi della Circolare OAM nr. 52/23 e per l’anno 2025 di cui alla Circolare OAM nr. 55/24 disponibili nel portale.
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