MANDATO DI AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA

La promozione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas non è riconducibile alla categoria dei contratti relativi alla “concessione di finanziamenti” o alla “prestazione di servizi di pagamento”, di cui al primo comma dell’art. 128-quater del T.U.B., così come puntualmente indicati nell’allegato A della Circolare OAM 3/12.

Tuttavia, l’attività suddetta, qualora fosse posta in essere in via accessoria e strumentale congiuntamente alla promozione dei contratti tipici degli intermediari del credito, quali, a mero titolo esemplificativo, addebito automatico su conto-corrente o servizi di pagamento, può essere considerata connessa all’attività principale di agenzia e dunque consentita.

Siffatta connessione si giustifica anche in relazione alla finalità di sviluppo dell’attività tipica degli agenti e di fidelizzazione della relativa clientela.

L’accordo con la società di erogazione dei servizi di energia elettrica e gas, per la promozione e conclusione di tali contratti, dovrà essere stipulato dall’intermediario finanziario, il quale, a seguire, ne conferirà incarico di distribuzione all’agente.

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In base alle nuove disposizioni, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere l'attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Le norme prevedono comunque che, in determinati casi, l'agente possa assumere due ulteriori mandati. (cfr. art.128-quater, comma 4, del TUB)

Tale limitazione non si applica agli agenti nei servizi di pagamento. (cfr. art. 128-quater, comma 6, del TUB)

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I prodotti e servizi per i quali l’agente può ricevere mandati sono specificamente individuati nella Circolare OAM n. 3/12 pubblicata sul sito dell’Organismo.

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La cessione del trattamento di fine servizio, disciplinata dagli artt. 1 (come modificato dall’articolo 2, comma 49, del Decreto Legge n. 225/2010, convertito in Legge n. 10/2011) e 52 del D.P.R. n. 180/1950, consente ai lavoratori del pubblico impiego di ottenere da una banca o da un intermediario finanziario, nel periodo che va dalla cessazione del rapporto lavorativo e previdenziale alla effettiva e completa erogazione dell’indennità, il finanziamento di una somma di denaro effettuando la cessione, in tutto o in parte, dei crediti derivanti dal trattamento di buonuscita vantati nei confronti della pubblica amministrazione per cui hanno prestato servizio.

Il contratto relativo all’anticipazione del trattamento di fine servizio è pertanto inquadrabile in una cessione pro solvendo di un credito, effettuata da un dipendente pubblico (cedente) - ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c. - a favore di una banca (cessionaria), la quale, dopo aver anticipato al primo la somma oggetto del credito, potrà recuperare il medesimo importo, maggiorato degli interessi, direttamente nei confronti dell’ente erogatore ceduto. 

La cessione di tale credito avviene infatti mediante specifica pattuizione tra banca e dipendente, sulla cui base il dipendente si impegna a garantire nei confronti della banca, oltre all’esistenza ed alla validità del credito, anche la solvenza del debitore ceduto.

Per tali ragioni, il suddetto contratto può essere intermediato, ai sensi dell’art. 128-quater e 128-sexies del TUB, da agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, risultando riconducibile alla categoria del prodotto A.4 - Acquisto di crediti, indicato nell’Allegato A), lettera a) della Circolare OAM n. 3/12.

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