CONFIDI

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2010 “Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:

 (…) b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate.(…)”.

Considerando che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. g), del TUB, per “intermediari finanziari” sono considerati unicamente “i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106”, ne consegue che qualora i Confidi siano autorizzati ad iscriversi nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB potranno rientrare nella deroga di cui alla lett. b) sopra richiamata e non iscriversi negli Elenchi OAM.

L’esimente prevista dalla lett. c), differentemente, comporta che i Confidi non siano obbligati ad iscriversi negli elenchi unicamente qualora stipuli delle convenzioni con banche e intermediari finanziari volte a favorire l’accesso al credito dei loro iscritti.

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La stipula di tali convenzioni, da parte dei Confidi e delle associazioni di categoria nonché dalle società di servizi controllate dalle associazioni, non costituisce presupposto per l’iscrizione negli elenchi gestiti dall’OAM. Nell’ambito di tali convenzioni è consentita la raccolta delle richieste di finanziamento (corredata eventualmente dalla la raccolta della documentazione necessaria), limitatamente però alle associazioni di categoria, senza che tale attività integri quella propria svolta dagli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. (cfr. art. 12, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 141/2010)

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I confidi potranno avvalersi di soggetti regolarmente iscritti negli Elenchi, nonché di soggetti in possesso dei requisiti ex art. 128-novies, del TUB.

La risposta ti è stata utile?

I Confidi potranno avvalersi per la raccolta delle richieste di finanziamento, in particolare per l’attività d’intermediazione di garanzie finanziarie come le fideiussioni, anche di mediatori assicurativi qualora gli stessi siano regolarmente iscritti anche nell’elenco dei mediatori creditizi ex art. 128-sexies, comma 2, del TUB, stante anche l’espressa compatibilità prevista dal richiamato art. 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010.

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