DEFINIZIONE DI ATTIVITA'

E’ agente nei servizi di pagamento il soggetto, iscritto nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria, che promuove e conclude esclusivamente contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche e Poste Italiane (elenco disponibile sul portale internet di Banca d’Italia). A tali soggetti è preclusa ogni forma di operatività nella concessione del credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali abbiano ricevuto mandato. (cfr. artt. 128-quater del D.Lgs. n. 385/1993 e art. 2 del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, n. 256)
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I servizi di pagamento sono quelli espressamente previsti dagli artt. 1, comma 1, lett. b), e 2, comma 2, del D.Lgs. n. 11/2010.
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Coloro che svolgono l’attività di agenzia nei servizi di pagamento a favore di istituti di pagamento (IP) o istituti di moneta elettronica (IMEL) nazionali, ossia autorizzati dalla Banca d’Italia
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Coloro che svolgono l’attività di agenzia nei servizi di pagamento esclusivamente a favore di istituti di pagamento (IP) o istituti di moneta elettronica (IMEL) comunitari, ossia autorizzati da uno Stato comunitario.
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Si, in quanto non trova applicazione il principio dell’esclusività dell’attività, a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all’operatività nel settore dei pagamenti.
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L’attività di agenzia nei servizi di pagamento non può essere esercitata al di fuori dei locali commerciali quando il servizio prestato comporta l’acquisizione dal cliente di denaro o altri mezzi di pagamento.
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Un istituto di pagamento comunitario può avvalersi di un agente mandatario che presti esclusivamente i servizi di pagamento in Italia, senza la necessità che questi sia iscritto nella sezione speciale degli agenti in attività finanziaria. Tuttavia, gli agenti mandatari sono tenuti ad iscriversi nel registro pubblico del Paese in cui l'intermediario preponente ha ottenuto l'autorizzazione.
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Si. L'agente mandatario può avvalersi di subagenti, a loro volta suoi mandatari per l'esercizio dell'attività sul territorio italiano, i quali non sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale degli agenti in attività finanziaria. Tuttavia, gli agenti mandatari sono tenuti ad iscriversi nel registro pubblico del Paese in cui l'intermediario preponente ha ottenuto l'autorizzazione.
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Si. Ai sensi dell'art. 128-quater, comma 7, del TUB tale agente nei servizi di pagamento comunica via posta elettronica certificata (PEC) all'OAM l'inizio dell'attività in Italia, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni e la relativa conclusione. Qualora venga istituito il "punto di contatto centrale" sarà lo stesso ad effettuare le comunicazioni per via telematica.
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No. Nonostante i servizi di cui all'art. 1, lett. b), n. 4 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 "concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato" rientrino nelle definizioni generali di servizi di pagamento, tale attività deve ritenersi preclusa agli Agenti che prestano esclusivamente i servizi stessi (art. 2, comma 2, secondo capoverso, del Decreto 28 dicembre 2012, n. 256, ai sensi del quale agli agenti nei servizi di pagamento è preclusa ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato).
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L’agente assicurativo che intenda promuovere e concludere contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento deve essere (anche) iscritto nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 128-quater, comma 2, del TUB.


L’art. 22, comma 9-bis del D.L. n. 179/2012, infatti, ha introdotto una nuova deroga - relativamente all’obbligo di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria - a favore degli agenti assicurativi, ma limitata alla promozione e al collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB, non anche alla distribuzione di servizi di pagamento.

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