COMPATIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ TRA LE ATTIVITA’

Ai sensi dell’art. 128-quater del TUB l’Agente in attività finanziaria, in ossequio al principio di esclusività, può svolgere solo l’attività di agenzia in attività finanziaria e le attività a quest’ultima connesse e strumentali. Diversamente, il collaboratore di un Agente in attività finanziaria può svolgere ulteriori attività nonché detenere partecipazioni societarie, a condizione però che tali ulteriori impegni non generino conflitti con la principale attività di collaboratore.

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No, i collaboratori di agenti in attività finanziaria non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.

Tale divieto si applica anche nel caso in cui l’attività di collaborazione sia prestata a favore di più soggetti iscritti che svolgono la propria attività su mandato di un medesimo intermediario.

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Si. L'agente persona fisica può contemporaneamente ricevere fino a due mandati di agenzia diretti da intermediari finanziari e svolgere il rapporto di collaborazione con altro agente iscritto, purché gli specifici prodotti o servizi finanziari contenuti nei mandati siano diversi tra loro.

Diversamente, si violerebbe il vincolo del "mono-mandato".

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Il dipendente e collaboratore deve essere segnalato come tale dall'agenzia costituita in forma di società di capitali, con la quale ha instaurato il rapporto di lavoro, anche nel caso in cui lo stesso sia iscritto come agente persona fisica. In tal caso dovranno essere pagati sia il contributo previsto per i dipendenti e collaboratori, sia il contributo d'iscrizione previsto per gli agenti persone fisiche.

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