GENERICO

L’operatore che, per conto di un agente in attività finanziaria o un mediatore creditizio, fissa gli appuntamenti con la clientela è tenuto ad iscriversi all’Organismo (personalmente o in qualità di collaboratore/dipendente deli soggetto iscritto per conto del quale opera), nel caso in cui, durante quest’attività, non si limiti alla fissazione di un incontro ma, altresì, promuova o descriva prodotti di finanziamento o servizi di pagamento.
L’illustrazione di un prodotto di credito nei confronti del pubblico, difatti, è riservata agli agenti in attività finanziaria, ai mediatori creditizi e ai collaboratori degli stessi regolarmente comunicati all’Organismo, anche laddove sia svolta attraverso una descrizione delle caratteristiche del prodotto finanziario e finalizzata alla sola fissazione di un appuntamento con il cliente. La riserva di attività nei confronti dei soggetti iscritti, infatti, è posta a tutela del mercato e del cliente finale, al quale deve essere garantita la qualità e l’efficienza della prestazione professionale da parte di soggetti tecnicamente preparati ed aggiornati.
Diversamente, l’operatore che, durante l’attività di fissazione degli appuntamenti con la clientela, si limiti ad indicare al cliente una data per l’incontro con l’agente o il mediatore (o un loro collaboratore), senza alcun riferimento alle caratteristiche del prodotto finanziario, non è tenuto ad iscriversi all’Organismo né deve risultare come collaboratore/dipendente del soggetto iscritto per conto del quale opera.

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Per collaboratore si intende colui che opera sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile. Il collaboratore è, pertanto, equiparato alla figura dell'agente di commercio e, in quanto tale, è tenuto a seguire la normativa di riferimento – fatte salve alcune eccezioni dovute alla tipicità del settore di riferimento.

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L'agente in attività finanziaria (persona fisica o società/persona giuridica):

  • cura la selezione dei dipendenti e collaboratori attraverso il superamento di una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo e cura il loro aggiornamento professionale;
  • verifica, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei dipendenti e collaboratori;
  • trasmette all'Organismo l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori;
  • è responsabile in solido dei danni causati dall'attività svolta dai dei dipendenti e collaboratori, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

Gli agenti - persone fisiche o le società di agenzia costituiti sotto forma di società di persone - possono avvalersi esclusivamente di dipendenti o collaboratori personalmente iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.

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La prova valutativa consiste nel superamento di un test di verifica della preparazione acquisita all’esito di un percorso formativo inerente le materie rilevanti per le attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia.

Per completezza si rimanda alla Circolare OAM n. 5/12.

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