REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

In base alle nuove disposizioni, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere l'attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Le norme prevedono comunque che, in determinati casi, l'agente possa assumere due ulteriori mandati. (cfr. art.128- quater, comma 4, del TUB)

Tale limitazione non si applica agli agenti nei servizi di pagamento.

L'agente in attività finanziaria poteva mantenere i mandati in essere fino alla scadenza dello specifico termine indicato dalla legge ovvero, se avesse presentato domanda di iscrizione nel nuovo elenco, fino all'accoglimento o al rigetto dell'istanza. Scaduti tali termini il soggetto doveva dismettere gli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti dalle nuove norme.

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Il soggetto che aveva effettivamente esercitato l'attività per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio ed era in possesso dei requisiti richiesti doveva presentare la domanda di iscrizione entro lo specifico termine indicato dalla legge, utilizzando il modulo elettronico predisposto per le persone fisiche o società iscritte nel vecchio ordinamento.

In particolare, doveva:

dotarsi della casella di posta elettronica certificata (PEC) e della firma digitale;

registrarsi nell'apposita sezione di questo sito secondo le modalità indicate nel manuale operativo;

versare il contributo previsto per l'iscrizione (Circolare OAM n. 2/12);

compilare il modulo elettronico previsto per gli agenti in attività finanziaria del vecchio ordinamento indicando i dati anagrafici, le altre informazioni e fornendo le attestazioni richieste;

sottoscrivere con firma digitale l'istanza di iscrizione ed inviarla utilizzando l'apposita funzione. In caso di società l'istanza doveva essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;

attendere sulla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) le comunicazioni dell'Organismo.

Lo stato del procedimento poteva essere verificato direttamente su questo sito accedendo alla propria area privata.

I soggetti iscritti che non avevano effettivamente esercitato l'attività per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio avrebbero dovuto presentare una nuova domanda di iscrizione nell'elenco, attestando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ivi compreso il superamento dell'apposito esame.

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Tutti i soggetti che non avevano presentato domanda di iscrizione nel nuovo elenco nel termine indicato dalla legge non potevano più svolgere l'attività finanziaria esercitata. L'attività stessa poteva essere ripresa soltanto dalla data di accoglimento da parte dell'Organismo di una nuova istanza di iscrizione.

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All'atto di presentazione della domanda di iscrizione le persone fisiche dovevano autocertificare di avere percepito redditi per l'attività di agenzia o di mediazione su base annua non inferiori a € 5.000. Le persone giuridiche dovevano autocertificare che i soggetti che avevano ricoperto funzioni di amministrazione o direzione nelle stesse avevano percepito compensi per tale attività su base annua non inferiore a € 5.000, ovvero in alternativa che le società stesse avevano percepito ricavi per l'attività di agenzia in misura non inferiore al medesimo importo (questa alternativa si imponeva per i casi in cui gli amministratori delle società avevano rinunciato ai compensi o non li avevano percepiti).

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