DEFINIZIONE DI ATTIVITA'

E’ Agente che presta servizi di pagamento per conto di Istituti di Moneta Elettronica o Istituti di Pagamento comunitari il soggetto che promuove e conclude contratti relativi ad operazioni di pagamento in Italia, iscritto nel registro pubblico del Paese in cui l'intermediario preponente ha ottenuto l'autorizzazione.
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Un istituto di pagamento comunitario può avvalersi di un Agente mandatario che presti esclusivamente i servizi di pagamento in Italia, senza la necessità che questi sia iscritto nella sezione speciale degli Agenti in attività finanziaria.
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Sì. Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 231/2007 “i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, con cadenza semestrale” i dati ivi indicati relativi agli agenti e ai soggetti convenzionati dei quali si avvalgono per l’esercizio dell’attività sul territorio italiano. Pertanto, PSP e IMEL comunitari sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi all’intera rete agenziale di cui si avvalgono per l’esercizio dell’attività sul territorio italiano.
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I servizi di pagamento sono quelli espressamente previsti dagli artt. 1, comma 1, lett. b), e 2, comma 2, del D.Lgs. n. 11/2010.
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L’attività di agenzia nei servizi di pagamento non può essere esercitata al di fuori dei locali commerciali quando il servizio prestato comporta l’acquisizione dal cliente di denaro o altri mezzi di pagamento.
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