Deliberate le prime 126 iscrizioni


Scade il 2 ottobre il termine entro il quale gli operatori del settore dovranno iscriversi al Registro dei Compro oro. Lo ricorda l’OAM, l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, sottolineando che la richiesta di iscrizione rappresenta condizione inderogabile per continuare a svolgere legalmente l’attività. Dal 3 ottobre coloro che non avranno presentato la domanda dovranno quindi obbligatoriamente sospendere la propria attività e potranno riprenderla solo dopo aver presentato istanza di iscrizione nel Registro e a seguito della pronuncia di accoglimento da parte dell’OAM.


Per aiutare gli operatori ad adeguarsi prontamente alla nuova disciplina l’OAM, che ha deliberato oggi le prime 126 iscrizioni, ha messo a disposizione il numero telefonico gratuito 06.6605570 dedicato esclusivamente all'assistenza per la compilazione dell'istanza di iscrizione nel Registro degli Operatori Compro oro. Oltre al numero telefonico, attivo tutti i giorni feriali, dalle 13:00 alle 15:00, sul sito dell’Organismo sono disponibili una guida all’iscrizione e le risposte alle domande frequenti.


Le domande di iscrizione potranno essere presentate esclusivamente per via telematica e dovranno contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo; una firma digitale intestata al richiedente l’iscrizione e un suo documento di riconoscimento in corso di validità. Per le società l’iscrizione dovrà essere presentata dal legale rappresentante. Va inoltre allegata l’attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente competente, del possesso e perdurante validità della licenza: non è dunque sufficiente allegare la copia della licenza. La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla copia del pagamento del contributo di iscrizione (Circolare OAM 30/18) e della tassa di concessione governativa, pari a 168 euro, da versare all’Agenzia delle Entrate.


Una volta ricevuta la domanda l’OAM ha 30 giorni di tempo per deliberare o negare l’iscrizione, per mancanza dei requisiti richiesti. Tale termine può essere sospeso una sola volta, per la durata massima di 15 giorni, qualora l’Organismo necessiti di ulteriore documentazione o informazioni. La richiesta di integrazione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata degli interessati, che avranno 15 giorni di tempo per rispondere. Trascorso tale periodo, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere e, in caso di mancato ottemperamento da parte degli utenti alla richiesta dell’Organismo, la domanda verrà respinta.


Roma, 20 settembre 2018


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