Non è sufficiente l’adozione di procedure formali e astratte e occorre un monitoraggio continuo

 

Il sistema di controllo interno di cui, per legge, devono dotarsi i Mediatori creditizi deve essere adeguato alla concreta realtà aziendale e non è sufficiente l’adozione di procedure formali e astratte, di tipo standardizzato, alla quale non seguono azioni di monitoraggio. Lo chiarisce l’OAM, l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, nella comunicazione n.21 al mercato, sottolineando che sul rispetto degli obblighi normativi verranno effettuate adeguate verifiche.

 

L’Organismo sottolinea l’importanza dell’adozione dei sistemi di controllo che “trova la propria ratio nella tutela del consumatore e nel corretto funzionamento del mercato di riferimento, nel caso di specie quello dell’intermediazione creditizia, essendo quest’ultima strettamente correlata al contenimento dei rischi reputazionali, operativi e legali”.

 

Dall’attività di vigilanza è invece emersa – scrive l’Organismo – “la frequente rilevazione di situazioni di inadeguatezza o carenza di effettività dei sistemi di controllo”.

 

In base al principio di proporzionalità il sistema di controllo deve invece essere adeguato alla complessità organizzativa, dimensionale e operativa del singolo mediatore e non è sufficiente un numero di collaboratori a contatto del pubblico limitato per giustificare controlli meno articolati. Occorre invece tenere conto, solo a titolo di esempio, della tipologia dei prodotti creditizi intermediati e della struttura organizzativa nel suo complesso, tenendo presente gli strumenti informatici utilizzati in grado di consentire il raggiungimento di una più ampia platea di consumatori.

 

I presidi organizzativi devono quindi consistere sempre nell’istituzione di una funzione di controllo di secondo livello (compliance e risk management), di una funzione di terzo livello (internal audit) se il numero di collaboratori a contatto con il pubblico è superiore a 20 e, in tutti i casi, di una funzione di antiriciclaggio, unitamente alla nomina dei relativi responsabili. Va inoltre predisposta una Relazione sui requisiti organizzativi effettivamente riferita alla concreta realtà aziendale e accompagnata da report periodici di verifica svolti dalla società.

 

L’OAM ricorda in proposito le nuove disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia che prevedono, anche per i Mediatori creditizi, l’obbligo di assicurare nel continuo la corretta individuazione del target market per ciascuna tipologia di prodotto e la sua coerenza al profilo del cliente, attraverso l’adozione di idonee procedure e l’incremento, nei collaboratori, dei livelli di conoscenza del mercato di riferimento, di competenza e di capacità.

 

Nell’ambito dei presidi in materia di controlli interni l’Organismo richiama anche l’applicazione al settore delle procedure di gestione dei reclami per il settore degli strumenti finanziari e per il settore bancario, previsto dai nuovi orientamenti delle Autorità europee di Vigilanza varati alla fine del mese di luglio 2018.

 

Roma, 22 maggio 2019

 

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