VARIAZIONE DATI

Sì, ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione, compreso il venir meno dei requisiti di onorabilità, va segnalato entro 10 giorni all’Organismo, avvalendosi dell’apposita funzione “Segnalazione variazione dei dati”, disponibile nell’“area privata” di questo sito. 

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Le variazioni che riguardano la compagine sociale, i dati relativi alla sede e al capitale sociale devono essere accompagnate da una visura camerale aggiornata ovvero da un verbale di assemblea che ne attesti il compimento. La modifica del legale rappresentante ovvero di un soggetto con funzioni di amministrazione, direzione e controllo è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 141/2010.

L'inserimento dei dipendenti e collaboratori è subordinato alla verifica delle condizioni di cui all'art. 128-novies del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB).

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Se un mediatore creditizio intende indicare un agente iscritto “non operativo” tra i propri collaboratori è tenuto ad effettuare la variazione, previa verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità del soggetto e che il soggetto agente si sia cancellato dal relativo elenco.   

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