CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (REQUISITO AMMISSIONE ESAME)

I corsi di formazione sono tenuti dagli istituti di pagamento (IP) e dagli istituti di moneta elettronica (IMEL), anche avvalendosi di soggetti terzi (società o enti di formazione) con esperienza formativa almeno quinquennale nelle materie di cui alla tabella “A” della Circolare OAM n. 20/14.

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I corsi di formazione si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato di conseguimento della formazione. Il test finale è erogato dallo stesso soggetto che cura la formazione e riguarda le materie della tabella “A” della Circolare OAM n. 20/14. L’ente che eroga il test rilascia al soggetto che lo ha superato un attestato sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’istituto di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica contenente l’indicazione dell’ente di formazione, la durata e le materie trattate, l’indicazione del docente e i dati identificativi del soggetto partecipante. L’attestato è consegnato in originale all’iscritto e conservato in copia dall’istituto di pagamento o dall’istituto di moneta elettronica che si avvale del soggetto che ha frequentato il corso.

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I corsi di formazione professionale, previo accordo, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 1, lettera a), della Circolare OAM n. 20/14, possono essere tenuti da soggetti terzi purché siano dotati di esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione nelle materie indicate nella tabella allegata “A”. I docenti incaricati dagli enti di cui al periodo precedente e gli esperti incaricati per l’elaborazione dei contenuti dei corsi a distanza devono possedere una comprovata competenza nelle materie trattate, derivante da attività di formazione o dall’esperienza professionale maturata.

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Nel caso in cui, per l’erogazione dei corsi, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica si avvalgano di soggetti terzi, gli intermediari sono tenuti a verificare e garantire: a) la qualità dell’attività di formazione e di aggiornamento professionale erogata ai sensi della Circolare n. 20/14 e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti in capo ai soggetti che erogano i corsi di formazione e di aggiornamento professionale; b) che l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e dell’articolo 4, comma 7, della Circolare n. 20/14 sia conforme alle previsioni dettate dalla stessa ed, in particolare, che contenga l’indicazione del soggetto terzo al quale sono stati demandati gli adempimenti della formazione.

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Sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione professionale:

  • le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione nella Sezione speciale;
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione di società che  presentano istanza di iscrizione nella citata Sezione speciale;
  • i dipendenti e collaboratori di società iscritte nella medesima Sezione speciale di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.
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I corsi hanno una durata di almeno 8 ore e sono svolti in aula, a distanza, o con le modalità equivalenti all’aula di cui all’art. 5, comma 2, della Circolare n. 20/14.

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