REQUISITI DI PROFESSIONALITA' (ART. 128-quinquies, comma 1, lett. c), DEL TUB - ART. 14 D.LGS. n. 141/2010)

L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;

b) frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria;

c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame, indetto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, secondo le modalità da questo stabilite. (cfr. art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2010)

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No. Tra i requisiti di professionalità previsti dall'art. 14 del D.Lgs n. 141/2010 è indicato il possesso di diploma scolastico quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge. La precedente iscrizione o le esperienze professionali maturate non sostituiscono il diploma richiesto.

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