DIPLOMA DI STUDIO

No. Tra i requisiti di professionalità previsti per i dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 128-novies, del TUB, che rimanda all’art. 14 del D.Lgs. n. 141/2010, è indicato il possesso di diploma scolastico quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge. La precedente iscrizione o le esperienze professionali maturate non sostituiscono il diploma richiesto.

La risposta ti è stata utile?
Non trovi risposta alla tua domanda?
Vai all'inizio della pagina