ESONERO DALLA PROVA D'ESAME E DALLA PROVA VALUTATIVA

Sì. Erano esonerati dalla prova d’esame i soggetti iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che avessero effettivamente esercitato l’attività per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, che avessero maturato un’adeguata esperienza professionale e che presentassero domanda di iscrizione nel nuovo elenco entro lo specifico termine indicato dalla  legge.

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Sì, a condizione che il soggetto iscritto negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, avesse effettivamente esercitato l’attività di agenzia o di mediazione per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, percependo per tale attività compensi su base annua non inferiori a € 5.000, e avesse presentato l’istanza di iscrizione entro lo specifico termine indicato dalla legge.

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Sì, l’attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti (svolta ai sensi dell’art. 17 della “Legge sul Risparmio” n. 262/05) era del tutto equiparata a qualsiasi altra attività di mediazione creditizia ai fini dell’esonero dall’esame e dalla prova valutativa. L’esenzione era ovviamente condizionata all’effettiva iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi per almeno tre anni nel quinquennio precedente la richiesta di iscrizione ed al raggiungimento delle soglie di reddito/fatturato previste dalla Circolare OAM n. 4/12.

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Sì. Se presentavano, entro il termine previsto dalla legge, l’istanza di iscrizione nei nuovi elenchi gestiti dall’OAM erano esonerati dal superamento dell’esame tutti i soggetti iscritti nei “vecchi” Albi tenuti dalla Banca d’Italia per almeno tre anni nei cinque precedenti l’istanza di iscrizione negli elenchi gestiti dall'OAM e che avessero effettivamente lavorato presso agenti (iscritti negli albi di Banca d'Italia) o mediatori (iscritti negli albi di Banca d'Italia) o intermediari finanziari o bancari, a condizione che l’attività da loro svolta fosse stata quella di promozione, collocamento o conclusione di contratti di finanziamento per conto dell’intermediario. In ogni caso, per beneficiare dell’esenzione dal superamento dell’esame, era necessario che la retribuzione percepita per le attività sopraindicate fosse superiore ad € 5.000 per ciascun anno come previsto dalla Circolare n. 4/12 dell’OAM.

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Sì, erano esonerati dalla prova d’esame a condizione che:

1)      tali soggetti fossero stati iscritti negli albi tenuti dalla Banca d’Italia per almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio o, in alternativa, la società di capitali (che presentava istanza di iscrizione) fosse stata iscritta negli Albi tenuti dalla Banca d’Italia per almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio. In tale ultimo caso, i soggetti che avevano svolto le succitate funzioni dovevano essere gli stessi e con le medesime funzioni di quelli che sarebbero stati indicati nella istanza di iscrizione della società;

2)      tali soggetti possedessero i requisiti indicati nella Circolare OAM n. 4/12;

3)      tali soggetti possedessero i requisiti di professionalità previsti dall’art. 14, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 141/2010 (inerenti il titolo di studio e la frequenza del corso di formazione);

4)      la società presentasse istanza di iscrizione negli elenchi entro il 31 ottobre 2012.

Ai fini dell’esonero dall’esame tutti i requisiti indicati ai punti 1), 2), 3) e 4) dovevano essere soddisfatti.

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