COMPATIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' TRA LE ATTIVITA'

No. L'attività di cambiavalute, come ogni altra attività diversa dalla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o dalla prestazione di servizi di pagamento su mandato, non può essere esercitata dall’agente in attività finanziaria (cfr. art. 128-quater del TUB).

Tale riserva di attività non opera, tuttavia, nei confronti degli agenti che prestano in via esclusiva servizi di pagamento, purché sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile rispetto all'operatività nel settore dei pagamenti (cfr. artt. 128-quater, comma 6, del TUB e art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.12.2012, n. 256).

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No. L'attività di cambiavalute, come ogni altra attività diversa dalla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non può essere esercitata dal mediatore creditizio (cfr. art. 128-sexies del TUB).

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