E’ Agente che presta servizi di pagamento per conto di Istituti di Moneta Elettronica o Istituti di Pagamento comunitari il soggetto che promuove e conclude contratti relativi ad operazioni di pagamento in Italia, iscritto nel registro pubblico del Paese in cui l'intermediario preponente ha ottenuto l'autorizzazione.
Gli Agenti nei servizi di pagamento di cui gli IMEL/IP comunitari si avvalgono per operare in Italia o il punto di contatto centrale (quando deve essere istituito ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 231/2007), al fine di consentire i controlli e l’adozione delle misure previste, comunicano all’OAM l’avvio dell’operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, secondo le distinte modalità operative di seguito, sinteticamente, riportate.
Nel caso in cui è prevista l’istituzione del punto di contatto centrale le comunicazioni e gli altri adempimenti di cui all’art. 128-quater, comma 7 del TUB, sono effettuate dallo stesso punto di contatto centrale, e non dai relativi Agenti.
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO
L’Agente che presta servizi di pagamento per IMEL/IP comunitari ed il punto di contatto centrale, di cui gli IMEL/IP comunitari si avvalgono per operare in Italia, nell’adempiere alle disposizioni di cui all’art. 128-quater, comma 7 del TUB risultano avere diverse discipline di riferimento.
In particolare:
Il punto di contatto centrale per inviare i dati relativi agli Agenti deve:
L’Agente che presta servizi di pagamento per conto di IMEL/IP comunitari, nel caso in cui non sia presente il punto di contatto centrale, per inviare i propri dati deve:
In caso di inosservanza da parte degli Agenti o del punto di contatto centrale degli obblighi derivanti dalle disposizioni loro applicabili, l’OAM comunica all’Autorità del Paese d’origine tale violazione. Nel caso in cui i provvedimenti di quest’ultima risultino inadeguati, l’OAM informa il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, sentito il Ministero degli Affari Esteri, può vietare a tali soggetti di intraprendere nuove operazioni in Italia.