I Mediatori creditizi che operano via internet devono rispettare gli obblighi di trasparenza imposti dalla legge mettendo a disposizione della clientela, anche tramite lo stesso canale, la documentazione prevista. Lo chiarisce l’OAM, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, in una comunicazione al mercato. L’obbligo riguarda innanzitutto la documentazione relativa all’informativa precontrattuale sulla mediazione creditizia, quella relativa ai prodotti o servizi presentati, e la Guida illustrativa sui prodotti offerti se prevista: non è sufficiente che i documenti siano presenti sul sito ma occorre che il mediatore adotti meccanismi in grado di garantire l’effettiva presa visione da parte del cliente in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato all’offerta o al contratto. A titolo esemplificativo potrebbero essere inseriti blocchi informatici che impediscano la prosecuzione del processo di illustrazione e di offerta qualora l’utente non effettui il download della documentazione.
Il contratto di mediazione creditizia dovrà invece essere comunque fornito al cliente anche in forma cartacea o su altro supporto durevole, utilizzando se necessario la posta elettronica ma garantendo che il contratto sia debitamente firmato.
Analogamente e limitatamente al settore del credito immobiliare ai consumatori, il Mediatore creditizio che opera via internet può mettere a disposizione del cliente il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), la cui consegna deve comunque essere assicurata dal finanziatore prima della stipula del contratto. Restano ovviamente fermi gli obblighi, per il Mediatore creditizio, di comunicare al finanziatore il compenso percepito dal cliente, e al cliente la percezione di un eventuale compenso da parte del finanziatore, anche quando non sono previsti oneri aggiuntivi ai costi complessivi del finanziamento.
Per attestare il requisito di onorabilità di iscritti e collaboratori a contatto con il pubblico sarà sufficiente acquisire annualmente un’autocertificazione compilando il modulo disponibile sul sito OAM. Lo chiarisce l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi in una comunicazione al mercato. La semplificazione procedurale non allenta gli obblighi di controllo a carico degli iscritti che, come previsto dalla normativa, dovranno comunque dotarsi di procedure interne per la verifica dei requisiti di onorabilità dei loro collaboratori. L’Organismo potrà inoltre, in ogni momento, verificare il possesso e la permanenza del requisito stesso.
OAM: LE AUTODICHIARAZIONI SUL REQUISITO DI ONORABILITÀ NON DEVONO ESSERE INVIATE ALL’ORGANISMO SALVO ESPLICITA RICHIESTA
Le autodichiarazioni sul possesso del requisito di onorabilità dovranno essere conservate dagli iscritti stessi e NON devono essere inviate all’OAM, se non in caso di esplicita richiesta dell’Organismo. Lo chiarisce l’OAM alla luce della comunicazione n. 23/19 del 19 settembre scorso con la quale è stato messo online il modello per l’autodichiarazione.