DIPENDENTI E COLLABORATORI (ART. 128-NOVIES DEL TUB)

Per collaboratore si intende colui che opera sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’art. 1742 del codice civile. Il collaboratore è, pertanto, equiparato alla figura dell’agente di commercio e, in quanto tale, è tenuto a seguire la normativa di riferimento – fatte salve alcune eccezioni dovute alla tipicità del settore di riferimento.

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Il mediatore creditizio:

  • cura la selezione dei dipendenti e collaboratori attraverso il superamento di una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo e  cura il loro aggiornamento professionale;
  • verifica, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei dipendenti e collaboratori;
  • trasmette all’Organismo l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori;
  • è responsabile in solido dei danni causati dall’attività svolta dai dipendenti e collaboratori, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.
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No, perché la legge riserva lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia unicamente alle società di capitali. (cfr. art. 128-septies del TUB)

I dipendenti e collaboratori sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dalla Circolare OAM n. 5/12.

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Sì. Obbligo confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpello n. 11 del 25 Marzo 2014.

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