No, in tal caso si violerebbe il principio dell’incompatibilità tra le due figure professionali. (cfr. Comunicazione OAM n. 1/13)


Presupposto necessario per lo svolgimento dell’attività di “segnalazione” è l’iscrizione negli elenchi tenuti dall’Organismo.

Questa attività, pertanto, risulta preclusa ai soggetti non iscritti.


Non sussistendo limitazioni normative in merito, risulta del tutto ammissibile una segnalazione operata tra mediatori creditizi.


Sì, l’attività delle reti distributive attinente le forme di cooperazione commerciale tra mediatori creditizi è ammessa a condizione che non comporti alcun aggravio di oneri provvisionali a carico delle parti, ne sia data adeguata informativa all’intermediario erogante e, infine, i due soggetti iscritti assicurino la corretta attribuzione degli adempimenti che le disposizioni vigenti prevedono a carico degli intermediari del credito. (cfr. Comunicazione OAM n. 2/13)


No. Secondo la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 settembre 2013 (Prot: DT 65338), non è ricompresa, tra le attività del mediatore creditizio, la raccolta dei moduli prestampati firmati dal cliente, pena la violazione del principio cardine dell’indipendenza a fondamento dell’attività e della tutela del consumatore. Infatti, tale esercizio, concretandosi nella esternazione ed incontro della volontà delle parti negoziali, segna il momento conclusivo del contratto, come tale sottratto, ex lege, al novero delle facoltà insite nell’esercizio dell’attività di mediazione creditizia.


Secondo la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 settembre 2013 (Prot: DT 65338), l’attività di segnalazione di pregi di un mediatore creditizio da parte di un intermediario finanziario non può avere ad oggetto prodotti offerti dal medesimo intermediario o da intermediari appartenenti al proprio gruppo. 

Per i prodotti non offerti dal segnalante o dal relativo gruppo di appartenenza l’attività di segnalazione di pregi potrebbe sollevare, comunque, possibili criticità sotto il profilo dell’indipendenza.


No, in quanto l’agenzia immobiliare non è un soggetto iscritto.

Analogamente, nel caso di segnalazione da parte dell’agenzia di assicurazione si violerebbe il principio dell’incompatibilità tra le due attività. (cfr. art. 17 del D.Lgs. 141/2010)


No. Tuttavia, nel precisare talune fattispecie ricomprese nell’alveo della c.d. “attività di segnalazione” , la Comunicazione OAM n. 1/13, ribadisce la  possibilità per un mediatore creditizio di “segnalare” altra società di mediazione creditizia. Sicchè, dalla normativa di settore vigente non sembrerebbe sussistere alcuna limitazioni circa la possibilità di attività di segnalazione tra collaboratori. Purché, entrambi, prestino la propria attività professionale per conto del medesimo mediatore creditizio iscritto nell’Elenco OAM.


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