261) I corsi di formazione possono essere tenuti da soggetti terzi?

I corsi di formazione professionale, previo accordo, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 1, lettera a), della Circolare OAM n. 20/14, possono essere tenuti da soggetti terzi purché siano dotati di esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione nelle materie indicate nella tabella allegata “A”. I docenti incaricati dagli enti di cui al periodo precedente e gli esperti incaricati per l’elaborazione dei contenuti dei corsi a distanza devono possedere una comprovata competenza nelle materie trattate, derivante da attività di formazione o dall’esperienza professionale maturata.

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