I corsi di aggiornamento professionale hanno una durata di quattro ore, da frequentarsi a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione.

Sono tenuti dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica anche avvalendosi previo accordo, di soggetti terzi che possiedono i requisiti previsti dalla Circolare n. 20/14.


Tutte le informazioni utili relative alle modalità di svolgimento dell’aggiornamento professionale sono indicate nella Circolare n. 20/14.


Sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale:

  • le persone fisiche iscritte nella Sezione speciale;
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione di società che  presentano istanza di iscrizione nella citata Sezione speciale;
  • i dipendenti e collaboratori di società iscritte nella medesima Sezione speciale di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.

I corsi di aggiornamento hanno una durata di 4 ore, da frequentarsi a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione, e sono svolti in aula, a distanza, o con le modalità equivalenti all’aula di cui all’art. 5, comma 2, della Circolare n. 20/14.


L’attestato, rilasciato dall’ente formatore e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’IP o IMEL, deve contenere l’indicazione del soggetto che ha effettuato il corso, la sua durata e le materie trattate, l’indicazione del docente con la sua qualifica professionale, i dati identificativi del soggetto partecipante.

L’attestato è consegnato al soggetto partecipante al corso e conservato in copia dall’IP o IMEL che se ne avvale.


Sì. I contenuti formativi erogati a distanza devono essere realizzati secondo criteri di elevata qualità formativa e prevedere una progettazione per obiettivi didattici, moduli di contenuto e momenti intermedi di autovalutazione dell’apprendimento.


Si considerano equivalenti alla fruizione in aule le modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso videoconferenza o con modalità di e-learning così come definiti agli artt. 6, 7 e 8 della stessa Circolare.


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