472) Che cosa era tenuto a fare un soggetto iscritto negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia per iscriversi nel nuovo elenco dei mediatori creditizi?

Il soggetto che aveva effettivamente esercitato l’attività per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio ed era in possesso dei requisiti richiesti doveva presentare la domanda di iscrizione entro lo specifico termine indicato dalla legge, utilizzando il modulo elettronico predisposto per le persone giuridiche iscritte nel vecchio ordinamento.

In particolare, doveva:

  • dotarsi della casella di posta elettronica certificata (PEC) e della firma digitale;
  • registrarsi nell’apposita sezione di questo sito secondo le modalità indicate nel manuale operativo;
  • versare il contributo previsto per l’iscrizione (cfr. Circolari OAM relative all’anno di riferimento);
  • compilare il modulo elettronico previsto per i mediatori creditizi del vecchio ordinamento indicando i dati anagrafici, le altre informazioni e fornendo le attestazioni richieste;
  • sottoscrivere con firma digitale l’istanza di iscrizione ed inviarla utilizzando l’apposita funzione. L’istanza doveva essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
  • attendere sulla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) le comunicazioni dell’Organismo.

Lo stato del procedimento poteva essere verificato direttamente su questo sito accedendo alla propria “area privata”.

I soggetti iscritti che non avevano effettivamente esercitato l’attività per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio avrebbero dovuto presentare una nuova domanda di iscrizione nell’elenco, attestando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ivi compreso il superamento dell’apposito esame.

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