Necessario acquisire il titolo entro tre mesi dall’avvio del rapporto


Gli intermediari del credito sono chiamati a vigilare sul reale possesso del titolo di studio da parte di dipendenti e collaboratori: l’autocertificazione presentata da questi ultimi è valida in fase di avvio del rapporto lavorativo ma entro i successivi 3 mesi deve essere acquisito il titolo di studio conseguito.


Lo specifica l’Organismo per gli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi nella Comunicazione n. 33/23 specificando che gli intermediari del credito, ricevuta l’autodichiarazione dal collaboratore, devono “prontamente vagliare il contenuto della stessa al fine di valutare l’idoneità del suo titolo di studio” rispetto a quanto previsto dalla normativa.

“Successivamente, entro un termine ragionevole – e comunque non oltre 3 mesi dall’avvio del rapporto di collaborazione – gli intermediari sono tenuti ad acquisire anche il titolo di studio conseguito dal collaboratore”, salvo comprovate cause non imputabili agli intermediari e/o ai collaboratori, al fine di effettuare la verifica contemplata dalla legge.Si tratta di presidi, sottolinea l’Organismo, “finalizzati a contrastare prassi elusive rispetto, tra l’altro, all’esercizio dell’attività riservata, alla trasparenza nei confronti del cliente e al corretto operato dei propri collaboratori a contatto con il pubblico”.


La Comunicazione aggiunge che le modalità concretamente individuate dagli iscritti per effettuare le verifiche “dovranno essere formalizzate all’interno di un’apposita procedura interna, che disciplini altresì la conservazione della documentazione probatoria acquisita, al fine di consentire all’Organismo di effettuare la propria attività di controllo”.


Roma, 12 giugno 2023




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