Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 gennaio 2014, n. 31
Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi.

 

Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169
"Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi."

 

Pubblicazione del Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella Sezione speciale per gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 35 dell'11 febbraio 2013, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 256, recante "Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria da parte degli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento". Il suddetto Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 26 febbraio 2013; da tale data sarà disponibile sul sito il modulo per l'istanza di iscrizione nella sezione speciale prevista dall'art. 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  

 

Decreto Legislativo 14 dicembre 2010, n.218
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”. 

 

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

 

Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), in particolare l’art. 33“.
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria”. 

 

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE 

 

Legge 28 dicembre 2005, n. 262 - “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”.

 

Decreto Ministero Economia e Finanze 13 dicembre 2001, n.485 - “Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria”.

 

D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287- “Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante   disciplina dell'attività di mediazione creditizia”. 

 

Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374
"Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.

 

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 “Integrazione dell'attuazione della Direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita”.   

 

Legge 7 marzo 1996, n. 108 - “Disposizioni in materia di usura”.

Il Regolamento integrativo per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti formati o detenuti dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di gestione degli Elenchi e di controllo sugli iscritti negli Elenchi disciplina i criteri e le modalità di esercizio ed i casi di differimento e di esclusione del diritto di accesso ai documenti formati o detenuti dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di gestione degli Elenchi e di controllo sugli iscritti negli Elenchi.

 

L’accesso è consentito ai soggetti interessati per la presa visione di tali documenti o per l’estrazione di copia, salvo il pagamento della somma stabilita secondo le regole contenute nella

 

La richiesta di accesso può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

 

L'OAM mette a disposizione degli utenti la seguente modulistica da scaricare e compilare in ogni sua parte.

 

 

La richiesta può essere presentata di persona, per posta ovvero per via telematica alla casella di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

ATTENZIONE: Inviare all'indirizzo PEC indicato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE istanze relative all'accesso agli atti. Altre richieste o documenti inviati NON verranno presi in considerazione.

In adempimento alla riforma del settore introdotta dal D.Lgs. n.141/2010 e successive modifiche, il 30 giugno 2012 è avvenuta l’apertura ufficiale degli Elenchi tenuti dall’OAM, in sostituzione dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria e dell’albo dei Mediatori creditizi tenuti dalla Banca d’Italia.

Con il passaggio dalla funzione pubblica della Banca d’Italia alla struttura privata dell’Organismo, gli Elenchi sono predisposti per dare pubblicità alle informazioni essenziali inerenti gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi e, tra le altre funzioni, permettono ai soggetti interessati di valutare i presupposti per l’iscrizione e la cancellazione dagli Elenchi, nonché assicurare l’esigenza primaria di tutela dei consumatori, garantendo, altresì, la permanenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità in capo ai soggetti iscritti.

 

Elenco Agenti in attività finanziaria sono indicati per ciascun iscritto:

 

per le persone fisiche:

  • cognome e nome;
  • luogo e data di nascita;
  • codice fiscale;
  • data di iscrizione nell'Elenco;
  • domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;
  • indirizzo della casella di posta elettronica certificata; eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività;

 

per le persone giuridiche:

  • denominazione sociale;
  • data di costituzione;
  • sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
  • data di iscrizione nell'Elenco;
  • indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
  • eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;
  • i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il Mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività.

 

Elenco dei Mediatori creditizi sono indicati per ciascun iscritto:

  • denominazione sociale;
  • data di costituzione;
  • sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
  • data di iscrizione nell'Elenco;
  • eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;
  • i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il Mediatore creditizio si avvale per lo svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-novies.

 

Elenco degli agenti per servizi di pagamento

E’ prevista una Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria per l’iscrizione degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, qualora ricorrano le condizioni e i requisiti, che tengono conto dell’attività svolta, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Le risposte ai quesiti rivolti all'Organismo sono organizzate in questa sezione del sito attraverso i seguenti criteri di ricerca:
- per categorie: attraverso la navigazione nel menu sottostante;
- per parole chiave: attraverso il bottone di ricerca in alto a destra il sistema selezionerà tutte le domande e le relative risposte contenenti le parole chiavi inserite.

Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e non possono operare per conto dei mediatori creditizi e di di agenti nei servizi di pagamento, coloro che:

  • si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
  • sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; 
  • sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 
    • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 
    • a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 
    • a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
    • alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

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