Chi già opera in Italia, anche online, potrà continuare a farlo ma dovrà iscriversi entro 60 giorni. Se non rispetterà il termine sarà considerato abusivo.


Sarà attivo dal 16 maggio prossimo il Registro per gli operatori in valuta virtuale gestito dall’OAM. Lo comunica l’Organismo Agenti e Mediatori, specificando che coloro che già svolgono l’attività, anche online, in Italia, e sono in possesso dei requisiti di legge, potranno continuare a farlo ma dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi al 16 maggio. In caso di mancato rispetto del termine o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.


CHI DOVRÀ ISCRIVERSI E QUALI SONO I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Saranno tenuti a iscriversi prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale. I requisiti per l’iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono: per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; per le persone fisiche cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso, domicilio nel territorio della Repubblica.


COME PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE E QUALI DATI INDICARE

Alla pagina web www.organismo-am.it, sarà disponibile il servizio di “Registrazione”. Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password, scelta dall’utente stesso, all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo. Tramite la propria area dovrà compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività. Devono essere indicati: i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), identificativo fiscale, estremi documento di identificazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web). Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata. Andrà inoltre inviata la documentazione dell’avvenuto pagamento del contributo una tantum (500 euro per le persone fisiche e 8.300 per le società).


PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

L’OAM ha 15 giorni di tempo, dal momento della ricezione, per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata: può sospendere il termine una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, se ritiene la comunicazione incompleta o reputa necessaria un’integrazione della documentazione. Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, nega l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato che può comunque presentare una successiva richiesta di iscrizione.


COMUNICAZIONE TRIMESTRALE SULL’OPERATIVITÀ DEI PROPRI CLIENTI

Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale. In particolare, dovranno essere trasmessi, per singolo cliente, i relativi dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia.


PUBBLICITÀ DEL REGISTRO

Nella Sezione speciale del Registro curata dall’OAM accessibile al pubblico saranno annotati: cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; codice fiscale o partita IVA, ove assegnato; indicazione della tipologia di servizio prestato; indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.


Ai seguenti link è possibile scaricare le Guide utente (operative) e il vademecum per gli operatori in valute virtuali:

  1. REGISTRAZIONE AL PORTALE OAM, per la sola creazione di una area privata sul portale OAM;
  2. COMUNICAZIONE DI OPERATIVITÀ SUL TERRITORIO ITALIANO, per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute;
  3. VADEMECUM per gli operatori in valute virtuali.


Roma, 11 maggio 2022




Come previsto dalla normativa, successivamente verranno stabilite le quote annuali variabili in base alle dimensioni degli iscritti


Un contributo una tantum pari a 8.300 euro per le persone giuridiche e a 500 euro per le persone fisiche: è quanto dovranno versare gli operatori in valute virtuali che si iscriveranno al relativo Registro. Lo ha deciso il Comitato di Gestione dell’Organismo che, con una circolare, ha determinato l’ammontare da richiedere esclusivamente sulla base della copertura dei costi per la messa in opera del sistema di gestione del Registro.


Verrà successivamente stabilita una quota annuale variabile in considerazione delle dimensioni operative degli iscritti, quale copertura dei costi ricorrenti della struttura OAM, relativi alla tenuta del Registro degli operatori in valute virtuali e alla gestione e manutenzione del Sistema Informatico per la trasmissione dei dati da parte degli iscritti stessi. Come previsto dalla legge, le entrate dell’Organismo, che non riceve alcun contributo dello Stato, sono costituite dai contributi delle categorie iscritte agli Elenchi e Registri, strettamente correlati alle attività specificatamente svolte per ciascuna categoria.


La circolare, che ripercorre le norme previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio scorso, ricorda come l’iscrizione alla sezione speciale del Registro dei Cambiavalute (Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di portafoglio digitale) sia condizione indispensabile affinché gli operatori possano svolgere legalmente la loro attività, anche online, in Italia.


La stessa circolare informa che i soggetti interessati all’iscrizione nella sezione speciale del Registro devono procedere, preventivamente, a registrarsi nell’area privata dedicata del portale OAM munendosi di casella di posta elettronica certificata (PEC) e seguendo le istruzioni indicate nell’apposita Guida Operativa, già pubblicata sul sito web dell’OAM. La registrazione andrà effettuata una volta che, entro il 18 maggio, il Registro sarà reso disponibile. La circolare ricorda che gli operatori che già svolgono l’attività, anche online, sul territorio della Repubblica, dovranno provvedere all’iscrizione, previa registrazione, entro sessanta giorni dal suo avvio..


Roma, 26 aprile 2022




Supera quota 27mila il numero di soggetti, compresi i collaboratori, che intermediano finanziamenti. Dalla vigilanza segnali positivi di adeguamento alla normativa di settore. Chiude con un leggero disavanzo, dovuto al forte taglio dei contributi, il bilancio 2021 dell’Organismo.


Nel 2021 è cresciuto il numero degli intermediari del credito iscritti agli Elenchi gestiti dall’OAM, mentre mostrano un calo gli iscritti ai Registri dei Cambiavalute e dei Compro oro. È quanto emerge dalla Relazione annuale 2021, a firma del presidente Francesco Alfonso. Il bilancio dell’Organismo Agenti e Mediatori, approvato ieri dal Consiglio dei Partecipanti, chiude con un leggero disavanzo (poco più di 112.621 euro) dovuto al consistente taglio dei contributi a carico degli iscritti, deciso per l’anno di riferimento.


Agenti e Mediatori +4%, collaboratori +10%


Il numero di Agenti e Mediatori iscritti nel 2021 è cresciuto del 4% arrivando a 8.590, e continua senza sosta la crescita dei collaboratori che sfiorano quota 19mila. Complessivamente oltre 27mila soggetti che intermediano finanziamenti, a partire da prestiti e mutui.

L’analisi sui mandati, che riguarda solo gli Agenti in attività finanziaria, indicano che il prodotto maggiormente presente sul mercato è la cessione del V, (17%), seguito dal credito personale (14%) e dai mutui (10%).

Complessivamente l’attività di vigilanza svolta dall’OAM mostra un quadro di sostanziale rispetto delle regole da parte degli iscritti, anche grazie all’azione di orientamento e moral suasion dell’Organismo. Nel 2021 il Comitato di gestione ha deliberato 60 provvedimenti di cui 31 sanzioni pecuniarie, 7 sospensioni sanzionatorie, 10 richiami scritti e 12 archiviazioni. Le violazioni sanzionate riguardano, per la gran parte dei casi, il mancato adempimento all’obbligo di aggiornamento professionale, irregolarità nei rapporti di collaborazione, cessione o ricezione di segnalazioni di richieste di finanziamento tra soggetti non autorizzati, elusione della disciplina del mono-mandato, mancato riscontro alle richieste dell’Organismo, mancata o tardiva comunicazione dei dati, trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.


Impatto negativo del turismo sui Cambiavalute, si riducono i Compro oro


L’andamento dei flussi turistici solo parzialmente in ripresa rispetto al 2020, ha invece avuto un impatto negativo sul comparto dei Cambiavalute, che vede una riduzione degli iscritti al Registro (da 100 a 92) e un’importante diminuzione (-50%) delle negoziazioni effettuate.

In riduzione anche gli iscritti al Registro dei Compro oro che, con 123 unità in meno rispetto al 2020, arrivano a 3.759 soggetti. La riduzione in questo caso è influenzata alle cancellazioni sanzionatorie per il mancato versamento dei contributi.


Roma, 21 aprile 2022




Sarà operativa entro il 18 maggio la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia. Lo specifica l’OAM alla luce della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale. Tutti i soggetti, già operativi, anche on-line, alla data di apertura del Registro, ed in possesso dei requisiti di legge (art.17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/2010), avranno 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro. In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.


I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, invece, dovranno comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati, e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.


L’Organismo avrà 15 giorni per verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l’iscrizione. Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni se l'OAM ritiene la comunicazione incompleta o da integrare.


L'OAM dovrà curare la chiarezza, la completezza e l'accessibilità al pubblico dei dati riportati nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute nella quale saranno tra l’altro annotati: il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; l'indicazione della tipologia di servizio prestato, l'indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l'indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.


L'OAM fornirà, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta alla luce della gestione della Sezione speciale del Registro a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta al riciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra i dati che potranno essere richiesti quelli relativi alle operazioni effettuate dai soggetti iscritti sul territorio della Repubblica italiana: dati identificativi del cliente, dati sintetici relativi all'operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.


Roma, 18 febbraio 2022




È operativo a partire da oggi, sul sito istituzionale dell’OAM, l’Elenco per gli intermediari europei operanti nel credito immobiliare ai consumatori che svolgono attività in Italia, anche senza avere una succursale.


In concomitanza con l’entrata in vigore della Legge Europea 2019-2020, che introduce il Passaporto europeo, l’Organismo ha messo a disposizione un apposito Elenco che verrà ‘popolato’ progressivamente una volta che l’Autorità dello Stato membro di origine comunicherà i soggetti abilitati a operare nel Paese di origine e interessati al mercato italiano.


L’OAM avrà un mese di tempo per procedere all’iscrizione. Per quanto riguarda, invece, le attività di intermediazione creditizia diverse dal credito immobiliare ai consumatori, l’Organismo informerà i soggetti “transfrontalieri” delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia.


Gli intermediari italiani che svolgono, o vogliono svolgere, attività nel settore del credito immobiliare ai consumatori negli altri Paesi, lo dovranno comunicare all’OAM che entro un mese informerà l’autorità competente dell’altro Stato membro. I soggetti iscritti da oggi avranno a disposizione nell’area riservata un modulo con il quale indicare i Paesi nei quali intendono operare.


Roma, 1 febbraio 2022




L’articolato, una volta acquisito il parere del Ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia, dovrà avere il via libera della Prefettura


La Fondazione OAM apre a nuove categorie, confermando tuttavia la centralità del suo ruolo nei confronti di Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, e inserisce il principio di parità di genere nelle modalità di elezione del Comitato di Gestione. Sono le principali modifiche allo Statuto dell’Organismo deliberate dall’Assemblea straordinaria del Consiglio dei Partecipanti svoltasi il 27 gennaio.


In base alle modifiche allo Statuto potranno partecipare all’Organismo le Associazioni o Federazioni rappresentative, a livello nazionale, delle categorie di soggetti iscritti negli Elenchi, Albi o Registri tenuti dall’Organismo stesso diversi da Agenti e Mediatori. Questo nuovo gruppo di Partecipanti (gruppo C), si aggiunge a quelli rappresentativi di Banche, Intermediari finanziari, Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento (gruppo A) e di Agenti in attività finanziaria e Mediatori (gruppo B), con le seguenti eccezioni: per le modifiche allo Statuto il gruppo C avrà il 7% dei voti complessivi nel Consiglio dei Partecipanti, e non voterà alle elezioni del Presidente e dei componenti del Comitato di Gestione.


Si ricorda che attualmente l’OAM gestisce i Registri dei Compro oro e dei Cambiavalute.


In base alle modifiche approvate dall’Assemblea, per garantire la parità di genere, i Partecipanti dovranno inserire, nelle liste dei candidati che verranno selezionati dal voto on-line degli iscritti agli Elenchi, almeno tre nominativi su otto appartenenti al genere meno rappresentato. Se all’esito delle votazioni da parte dei Partecipanti non dovessero risultare rappresentati entrambi i generi con almeno un candidato eletto, si procederà al ripescaggio del candidato del genere non rappresentato, che abbia ottenuto più preferenze all’esito delle votazioni on-line.


Nella formazione delle liste i Partecipanti si impegnano inoltre a favorire una diversificazione di età, competenza ed esperienza.


L’articolato approvato dovrà ora ottenere, acquisito il parere del Ministero dell’Economia e sentita la Banca d’Italia, il via libera della Prefettura.


Roma, 28 gennaio 2022




È quanto emerge da un’indagine condotta dall’Ufficio Studi dell’OAM.


La stragrande maggioranza dei consumatori che conosce gli Agenti in attività finanziaria è soddisfatto del loro operato. E l’innovazione tecnologica in atto non sembra ‘minacciare’ questi intermediari del credito: sono infatti i consumatori più ‘digitali’ ad essere maggiormente interessati ai servizi offerti dalla categoria. È quanto emerge da un’analisi svolta dall’Ufficio Studi dell’OAM su 500 consumatori.


La ricerca mostra anche che esiste un’ampia fascia di clientela ancora da conquistare: il 59% degli intervistati ha infatti una scarsa e limitata conoscenza della figura dell’Agente. Concentrandosi però sul restante 41% che ha una adeguata e accurata conoscenza dell’Agente in attività finanziaria, emerge che l’83% è soddisfatto e abbastanza soddisfatto del rapporto con l’Agente. Solo il 18% è per nulla o poco soddisfatto.


GRADO DI SODDISFAZIONE NELL’AFFIDARSI AD UN SOGGETTO DIVERSO DA UNA BANCA PER OTTENERE UN FINANZIAMENTO



Quanto ai vantaggi che i consumatori sperano di ricevere affidandosi a queste figure professionali, il 37% punta a ottenere migliori condizioni contrattuali, il 21% a maggiori possibilità di avere il prodotto finanziario desiderato. Minore attenzione è invece posta sull’ottenere il finanziamento in minor tempo o sulla capacità di recepire meglio le esigenze del cliente.


L’analisi ha poi suddiviso per tipologia i consumatori intervistati, delineando 5 gruppi: “gli istruiti” (20% del campione), “i digitali” (15%) “gli analogici” (21%), “gli assistiti” (23%) e “I tradizionalisti” (21%).


Gli istruiti hanno età media più bassa e livello di istruzione maggiore, sono poco digitalizzati da un punto di vista finanziario, prediligono recarsi in filiale per richiedere informazioni su alcuni prodotti finanziari, quali mutuo e cessione del V dello stipendio/pensione. Quasi un individuo su due di questo cluster si affida ad un Agente in attività finanziaria, al quale principalmente richiede un risparmio in termini di costi del finanziamento.


I digitali sono soggetti che vogliono avere il massimo delle informazioni, cercandole attraverso l’internet banking o attraverso la figura dell’Agente dal quale desiderano un servizio finanziario rapido ed efficiente. Il 62% del cluster si è affidato ad un Agente.


Gli analogici hanno un basso grado di utilizzo dell’internet banking e sono scarsamente interessati al supporto di un Agente. Complessivamente sono poco interessati ai prodotti o servizi finanziari offerti sia dai canali tradizionali quali banche e società finanziarie, che innovativi. Il gruppo si caratterizza per una limitata conoscenza della figura dell’Agente in attività finanziaria e solo il 23% si è affidato in passato ad un Agente.


Gli assistiti rappresentano una clientela particolarmente interessata alla comprensione del prodotto finanziario e alla rapidità nell’ottenere il servizio richiesto. Per questo richiedono, più di ogni altro gruppo, il supporto degli Agenti in attività finanziaria (il 64%) pur utilizzando ampiamente l’internet banking per informarsi.


I tradizionalisti prediligono invece interagire con la filiale rispetto ai nuovi canali digitali. Tutto ciò comporta bassi livelli di digitalizzazione e utilizzo dell’internet banking. Il 47% del cluster si è affidato ad un Agente in attività finanziaria, al quale chiedono spiegazioni sul servizio/prodotto finanziario e personalizzazione dello stesso.


LIVELLO DI UTILIZZO DELL’INTERNET BANKING PER RICHIEDERE INFORMAZIONI FINANZIARIE - SUPPORTO AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA


Roma, 24 gennaio 2022




Commenti e osservazioni dovranno essere inviati entro il 18 febbraio.


Parte oggi la consultazione pubblica, avviata dall’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori, sulla bozza di comunicazione relativa al funzionamento delle piattaforme on-line che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento. Entro il 18 febbraio prossimo chiunque possa averne interesse potrà trasmettere osservazioni e commenti che verranno analizzati dall’Organismo per predisporre il testo finale della Comunicazione.


La bozza di comunicazione, alla luce della diffusione dell’innovazione tecnologica nel settore dell’intermediazione del credito, chiarisce il perimetro all’interno del quale l’attività delle piattaforme on-line deve essere considerata attività riservata a soggetti iscritti all’OAM. Obiettivo primario è assicurare, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, la parità di condizioni tra gli operatori del mercato, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’intermediazione creditizia mediante rete fisica oppure tramite canali on-line, e tenendo conto dei limiti normativi imposti rispetto allo svolgimento di attività riservate.


In particolare, in base alla bozza, svolgerebbero un’attività a carattere riservato, che comporta la necessaria iscrizione all’OAM, le piattaforme o siti che effettuino:

  1. la raccolta, presso l’utente, di dati anagrafici (nome, cognome, mail, etc.) e di esigenza creditizia (tra cui alternativamente, tipologia di finanziamento, somma richiesta, durata del finanziamento, periodo di rimborso, tipo di tasso, etc.), seguita da una proposta di preventivo - anche mediante prospettazione di diversi importi di rata riconducibili a diversi finanziatori - successivamente fornendo all’utente la possibilità di ricontatto da parte della banca;
  2. la raccolta, presso l’utente, di dati anagrafici e di esigenza creditizia, non seguita dalla proposta di più offerte di credito, ma comunque accompagnata dall’indirizzamento dei dati raccolti verso uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa.

In questi casi è comunque necessario informare l’utente che le condizioni dell’offerta proposta all’esito delle simulazioni potrebbero variare dopo le valutazioni effettuate dal finanziatore sulla posizione dell’utente stesso. Ugualmente il cliente deve essere informato nel caso in cui la piattaforma non garantisca l’intera gamma di offerte disponibili sul mercato: in questa ipotesi non viene infatti proposto il prodotto in assoluto più conveniente.


La necessità della comunicazione al mercato nasce da quanto emerso dall’attività di vigilanza in base alla quale alcuni dei siti internet che svolgono l’attività di simulazione o compilazione risultano direttamente gestiti da intermediari del credito e/o da soggetti finanziatori, mentre altri sono diretti da soggetti non appartenenti al settore finanziario e, pertanto, non sottoposti al controllo di alcuna Autorità di Vigilanza del settore.


Osservazioni e commenti dovranno essere inviati, ai fini della consultazione al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..


Roma, 12 gennaio 2022




Con tre distinte circolari stabilite le quote per tutti gli iscritti a Elenchi e Registri che dovranno essere versate entro il 28 febbraio 2022.


Incentivare il contributo positivo che i giovani possono dare alla professione degli intermediari del credito. Con questo obiettivo l’OAM, l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, ha deciso di esentare dal pagamento della quota gli Agenti ‘under 30’ che si iscrivono al relativo Elenco (compresa la sezione speciale riservata agli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento) per l’anno 2022. Analoga esenzione è prevista per i collaboratori e dipendenti nella stessa fascia d’età di Agenti e società di mediazione comunicati nel 2022.


La novità è contenuta in una delle tre circolari, che stabiliscono le quote per tutti gli iscritti a Elenchi e Registri per il 2022: i contributi tornano allo stesso livello del 2020, dopo la riduzione decisa dall’Organismo per il 2021, a causa della pandemia.


La circolare chiarisce, inoltre, che i soggetti nati dal 1992 in poi che hanno ottenuto l’iscrizione all’Elenco Agenti in attività finanziaria tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2021 ed i soggetti che hanno comunicato all’Organismo l’inizio di un rapporto di collaborazione con ‘under 30’, nello stesso periodo sopra richiamato, versando i relativi contributi di iscrizione per il 2021, hanno diritto al rimborso di quanto precedentemente versato.


Per quanto riguarda la restante platea degli iscritti negli Elenchi e Registri alla data del 31 dicembre 2021 dovrà versare i contributi annuali di iscrizione entro il 28 febbraio 2022. Per i soli iscritti negli Elenchi di Agenti e Mediatori, sono tenuti al pagamento anche gli iscritti che riportano la dicitura “non autorizzato ad operare”. Coloro che presenteranno istanza di iscrizione dal 1° gennaio 2022 dovranno versare i contributi di iscrizione al momento dell’istanza stessa. Non devono, invece, versare il contributo di rinnovo per il 2022 i soggetti iscritti dopo il 1° novembre 2021, che abbiano effettuato i relativi versamenti di iscrizione, o coloro che presentino istanza di cancellazione entro il 28 febbraio 2022.


In particolare per gli Agenti in attività finanziaria, gli Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, i Mediatori creditizi, gli Agenti in attività finanziaria iscritti anche nell’Albo unico dei consulenti finanziari, gli Agenti in attività finanziaria iscritti anche nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), i Mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B – Broker del RUI, e gli esercenti l’attività di Cambiavalute, i contributi (https://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_38_21.pdf) sono così stabiliti:


AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 160

MEDIATORI CREDITIZI:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB

Agenti in attività finanziaria iscritti nell’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI, Agenti in attività finanziaria iscritti nella SEZIONE A – Agenti del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI, Mediatori creditizi iscritti nella SEZIONE B – Broker del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 500
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 80

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA):

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 500
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 80

SOGGETTI ESERCENTI L’ATTIVITÀ DI CAMBIAVALUTE:

Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a). Euro 65
Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema. Euro 550
Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli
Contributo annuale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei Cambiavalute. Euro 230 Euro 3.700

Una seconda circolare (https://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_39_21.pdf) stabilisce le quote di iscrizione per gli operatori Compro oro nella seguente misura:


OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE:

CONTRIBUTO 2022
PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 230
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa
PERSONE FISICHE
(ditte individuali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 120
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa

OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA:

CONTRIBUTO 2022
PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 210
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa
PERSONE FISICHE
(ditte individuali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 100
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa

Come si evince dalla tabella i contributi devono essere corrisposti in considerazione della natura giuridica, dell’esclusività o meno dell’attività svolta e della complessità organizzativa dell’Operatore Compro Oro iscritto o richiedente l’iscrizione.

Con una terza circolare (https://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_40_21.pdf) sono infine stabiliti i contributi a carico degli Agenti che prestano nel territorio della Repubblica italiana servizi di pagamento per conto di Istituti di moneta elettronica o Istituti di pagamento comunitari, nella misura indicata dalla tabella che segue:



AGENTI CHE PRESTANO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERVIZI DI PAGAMENTO PER CONTO DI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA O ISTITUTI DI PAGAMENTO COMUNITARI

Somma una tantum ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14. Euro 1.250
Contributo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14. Euro 0,45

Roma, 30 novembre 2021




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