L’Organismo (di seguito anche “OAM”) ritiene opportuno fornire chiarimenti rispetto ai limiti imposti dalla vigente normativa all’attività di intermediazione del credito con particolare riferimento alla proposizione al cliente – segnatamente da parte di mediatori creditizi – di contratti di conto corrente con vincolo di accredito dello stipendio, in abbinamento a prodotti di credito immobiliare ai consumatori1.

L’abbinamento obbligatorio o vincolante di un prodotto di conto corrente ai fini dell’ottenimento del credito da parte del consumatore alle condizioni offerte risulta precluso dall’articolo 21, comma 3-bis del Codice del Consumo, secondo il quale deve considerarsi scorretta la pratica di obbligare il cliente, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, all’apertura di un conto corrente.

Deve ritenersi non consentito, inoltre, - dopo aver imposto al cliente il conto corrente della stessa banca che eroga il finanziamento - richiedere l'addebito dello stipendio sul medesimo conto, a fini di garanzia della restituzione da parte del consumatore.

La suddetta condotta inibisce la facoltà di scelta dei consumatori interessati, di fatto vincolandoli all’apertura di un conto corrente per poter ottenere un mutuo, pertanto senza consentire agli stessi di avere accesso ad eventuali soluzioni alternative disponibili sul mercato.

Posto quanto sopra, secondo l’art. 120-octiesdecies del TUB, i prodotti di credito che prevedono un abbinamento con altri prodotti distinti possono essere offerti e commercializzati, purché il contratto di credito immobiliare sia disponibile per il consumatore anche “separatamente”.

Tale previsione presuppone che la prospettazione abbinata del conto non possa essere obbligatoria, né vincolante per il cliente al fine di mantenere le condizioni di credito prospettate.

Inoltre, le Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia consentono – nei limiti di quanto sopra – di offrire, accanto a un contratto di finanziamento, altri contratti accessori, purché siano adottate procedure organizzative e di controllo interno che assicurino: i) una valutazione dei rischi connessi con l’offerta contestuale di più contratti; ii) la comprensibilità per i clienti della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione dei prodotti offerti contestualmente; iii) la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito; iv) il rispetto nelle procedure di commercializzazione dei principi di trasparenza e correttezza; v) che le forme di remunerazione e valutazione del personale e della rete non incentivino la vendita congiunta in misura maggiore rispetto alla vendita separata, qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia facoltativo (cfr. Sezione VIII (mediatori creditizi) e Sezione XI (requisiti organizzativi) delle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia).

Alla luce di tutto quanto illustrato, i mediatori creditizi devono astenersi dal proporre al consumatore prodotti di credito immobiliare ai consumatori, vincolando l’erogazione del credito alla contestuale apertura obbligatoria di un contratto di conto corrente con accredito dello stipendio, prassi che risulterebbe non consentita rispetto alla normativa di trasparenza e correttezza nei confronti del consumatore e, al contempo, in contrasto con la disciplina consumeristica relativa a possibili limitazioni della libertà contrattuale in quanto prassi commerciale scorretta.

Si invitano le funzioni di controllo delle società di mediazione creditizia a verificare il rispetto del suddetto obbligo da parte della rete distributiva di cui le medesime si avvalgono per il contatto con il pubblico.

Pertanto, laddove l’Organismo – nell’ambito della propria attività di vigilanza e di controllo sugli iscritti – rilevi tali condotte nei termini di cui sopra, ferme le proprie competenze, procederà ad informare le Autorità competenti.


1 Come noto, l’OAM, conformemente a quanto disposto dall’art. 128-decies, comma 4-bis, del Testo Unico Bancario (T.U.B.), è competente a controllare, tra gli altri, il puntuale assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, nonché la correttezza nei rapporti con la clientela in capo ai mediatori creditizi.


Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, per le persone giuridiche, negli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono indicati, tra gli altri dati, la “sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale” (art. 23, comma 3, lett. b), n. 3 e comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 141/2010); gli iscritti sono tenuti, inoltre, a comunicare all’Organismo entro 10 giorni ogni variazione dell’indirizzo indicato (cfr. comma 6 del medesimo art. 23).


L’Organismo (di seguito anche “OAM”) ritiene opportuno fornire chiarimenti rispetto al dato relativo alla “sede della direzione generale”.


Con tale locuzione deve intendersi il luogo ove si esercitano in concreto le attività amministrative e di direzione dell’ente e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività della società. In altre parole, è tale il luogo ove è posta la sede lavorativa abituale dell’Amministratore della società e/o del Direttore Generale.


A tal proposito, si sottolinea l’importanza degli obblighi di comunicazione posti ex lege in capo agli iscritti, atteso che la pubblicazione dei dati e delle informazioni relative agli iscritti negli Elenchi OAM viene effettuata nell’interesse del mercato di riferimento e a tutela del consumatore finale garantiti anche attraverso l’espletamento delle funzioni di controllo attribuite dalla legge in capo all’Organismo ex artt. 128-undecies, comma 4, 128-duodecies, comma 1, del TUB e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010.


Gli intermediari del credito, tenuto conto di quanto sopra chiarito, sono tenuti a verificare la correttezza di quanto comunicato e ad effettuare le eventuali variazioni in area privata entro il 31 ottobre 2024.


Sarà cura dell’Organismo procedere alla verifica del rispetto della normativa vigente, riservandosi di avviare ove necessario le opportune iniziative di cui all’art. 128-duodecies TUB.



L’Organismo (di seguito anche “OAM”), nell’ottica di garantire il rispetto da parte dei soggetti iscritti di quanto previsto dall’art. 128-novies, comma 1, del Testo Unico Bancario (di seguito, T.U.B.) con particolare riferimento all’obbligo degli stessi di assicurare che i propri dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico curino l’aggiornamento professionale, ritiene opportuno precisare quanto segue.


Come è noto, l’art. 128-novies, comma 1, del TUB prevede che “Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico [...], e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies”.


Quanto al controllo dell’aggiornamento professionale dei dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico, gli iscritti sono tenuti – entro sessanta giorni dall’instaurazione del rapporto di collaborazione – a verificare il pregresso assolvimento del predetto obbligo per gli ultimi due anni utili di aggiornamento, conclusi ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Circolare n. 20/14, ove richiesto. Resta ferma la responsabilità dell’agente nei servizi di pagamento che ha cessato il precedente rapporto di collaborazione per il mancato controllo del collaboratore di cui si è avvalso.


A tal proposito, si precisa che – in caso di accertato inadempimento, anche parziale, per le annualità sopra indicate – il collaboratore è tenuto ad assolvere all’obbligo di aggiornamento professionale pregresso nel termine di ulteriori sessanta giorni dall’accertamento.


Diversamente, i dipendenti e collaboratori, sono tenuti a frequentare nuovamente il corso di formazione professionale curato dall’intermediario mandante di cui agli artt. 4 e 5, comma 2, del DM MEF 256/2012 in caso di inadempimento, anche parziale, del predetto obbligo protrattosi per tre anni consecutivi ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Circolare OAM n. 20/14; fermo l’obbligo di aggiornamento professionale a seguito del completamento del corso.


L’eventuale accertamento di tale inadempimento comporterà l’avvio di una procedura sanzionatoria verso la società per mancato controllo sui collaboratori ex art. 128-novies T.U.B. nonché la cancellazione del nominativo del collaboratore dall’elenco comunicato dall’iscritta.

Infine, si ricorda che l’Organismo non prenderà in considerazione attestati trasmessi in formato editabile o modificabile come previsto dalla Circolare OAM n. 20/14.



L’Organismo (di seguito anche “OAM”), nell’ottica di garantire il rispetto da parte dei soggetti iscritti di quanto previsto dall’art. 128-novies, comma 1, del Testo Unico Bancario (di seguito, T.U.B.) con particolare riferimento all’obbligo degli stessi di assicurare che i propri dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico curino l’aggiornamento professionale, ritiene opportuno precisare quanto segue.


Come è noto, l’art. 128-novies, comma 1, del TUB prevede che “Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico [...], e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies”.


Quanto al controllo dell’aggiornamento professionale dei dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico, gli iscritti sono tenuti – entro sessanta giorni dall’instaurazione del rapporto di collaborazione – a verificare il pregresso assolvimento del predetto obbligo per l’ultimo biennio utile di aggiornamento, concluso ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Circolare 19/14, ove richiesto. Resta ferma la responsabilità dell’intermediario del credito che ha cessato il precedente rapporto di collaborazione per il mancato controllo del collaboratore di cui si è avvalso.


A tal proposito, si precisa che – in caso di accertato inadempimento per il biennio sopra indicato – il collaboratore è tenuto ad assolvere l’obbligo di aggiornamento professionale relativo al biennio precedente nel termine di ulteriori sessanta giorni dall’accertamento.


Diversamente, i dipendenti e collaboratori, sono tenuti a sostenere nuovamente la prova valutativa in caso di inadempimento, anche parziale, del predetto obbligo protrattosi per due bienni consecutivi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Circolare Oam n. 22/15; fermo l’obbligo di aggiornamento professionale a seguito del conseguimento della prova.


L’eventuale accertamento di tale inadempimento comporterà l’avvio di una procedura sanzionatoria verso la società per mancato controllo sui collaboratori ex art. 128-novies T.U.B. nonché la cancellazione del nominativo del collaboratore dall’elenco comunicato dall’iscritta, per perdita di efficacia della prova.

Infine, si evidenzia che l’Organismo non prenderà in considerazione attestati trasmessi in formato editabile o modificabile come previsto dalla Circolare OAM n. 19/14.



OAM: DOPO LA FASE DI SPERIMENTAZIONE, FISSATA AL 30 SETTEMBRE LA PRIMA SCADENZA PER L’INVIO DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA


Aggiornate, anche alla luce del confronto con gli iscritti, le indicazioni relative al sistema di monitoraggio


Dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre i dati relativi alle segnalazioni di vigilanza da parte degli intermediari del credito che riceveranno l’apposita comunicazione. Lo specifica l’OAM che, dopo una prima fase di sperimentazione, ha pubblicato un apposito manuale

(https://www.organismo-am.it/documenti/Segnalazioni_Vigilanza/Istruzioni_per_la_compilazione_Versione_2_1.pdf),

per guidare gli interessati alla compilazione delle segnalazioni.


I dati, accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che ne attesti la veridicità, riguardano il semestre 1 gennaio - 30 giugno e dovranno essere inviati solo dagli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi che riceveranno una specifica comunicazione a mezzo PEC. I dati relativi al semestre 1 luglio - 31 dicembre dovranno essere inviati entro il 31 marzo dell’anno successivo.


Gli aspetti salienti del sistema delle segnalazioni di vigilanza sono dettagliati da una nuova comunicazione al mercato che aggiorna le indicazioni fornite in precedenza, anche alla luce del confronto con gli iscritti.

Dal punto di vista strutturale, i dati riguardano il profilo anagrafico, quello economico/operativo, il profilo prudenziale, l’elenco delle sedi territoriali e, solo per i Mediatori creditizi, il profilo informativo e di trasparenza. Per quanto riguarda il profilo economico/operativo i soggetti coinvolti potranno scegliere se compilare quello analitico, più dettagliato, o quello di base.


Il nuovo sistema di monitoraggio ha l’obiettivo di rafforzare l’azione di vigilanza dell’OAM finalizzata a innalzare il livello qualitativo dell’attività del singolo operatore (e, di riflesso, del mercato stesso) e rappresenta un incentivo, per gli iscritti, all’implementazione dei presidi di rischio e delle procedure di controllo.



OAM: INTERMEDIARI DEL CREDITO DEVONO VIGILARE SUL REALE POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO DA PARTE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI


Necessario acquisire il titolo entro tre mesi dall’avvio del rapporto


Gli intermediari del credito sono chiamati a vigilare sul reale possesso del titolo di studio da parte di dipendenti e collaboratori: l’autocertificazione presentata da questi ultimi è valida in fase di avvio del rapporto lavorativo ma entro i successivi 3 mesi deve essere acquisito il titolo di studio conseguito.


Lo specifica l’Organismo per gli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi nella Comunicazione n. 33/23 specificando che gli intermediari del credito, ricevuta l’autodichiarazione dal collaboratore, devono “prontamente vagliare il contenuto della stessa al fine di valutare l’idoneità del suo titolo di studio” rispetto a quanto previsto dalla normativa.

“Successivamente, entro un termine ragionevole – e comunque non oltre 3 mesi dall’avvio del rapporto di collaborazione – gli intermediari sono tenuti ad acquisire anche il titolo di studio conseguito dal collaboratore”, salvo comprovate cause non imputabili agli intermediari e/o ai collaboratori, al fine di effettuare la verifica contemplata dalla legge.Si tratta di presidi, sottolinea l’Organismo, “finalizzati a contrastare prassi elusive rispetto, tra l’altro, all’esercizio dell’attività riservata, alla trasparenza nei confronti del cliente e al corretto operato dei propri collaboratori a contatto con il pubblico”.


La Comunicazione aggiunge che le modalità concretamente individuate dagli iscritti per effettuare le verifiche “dovranno essere formalizzate all’interno di un’apposita procedura interna, che disciplini altresì la conservazione della documentazione probatoria acquisita, al fine di consentire all’Organismo di effettuare la propria attività di controllo”.



OAM: A TUTELA DEL CONSUMATORE LE SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA CHE ESERCITANO L’ATTIVITÀ DI AGENZIA IMMOBILIARE DOVRANNO PREDISPORRE DI UNA SPECIFICA PROCEDURA DI MONITORAGGIO E APPOSITI CONTROLLI SULLE LORO RETI DISTRIBUTIVE


Le società di mediazione creditizia che svolgono l’attività di agenzia immobiliare, sia direttamente sia tramite i propri collaboratori, dovranno dotarsi, a tutela dei consumatori, di un’apposita procedura di monitoraggio e di controlli nei confronti delle reti distributive.

Lo stabilisce l’OAM, l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, con riferimento alla compatibilità tra l’attività di mediazione creditizia e l’esercizio dell’attività di agente immobiliare, recentemente introdotta dal legislatore, anche alla luce di un parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In particolare, con la comunicazione n. 32/23 l’OAM chiarisce che “le società di mediazione creditizia sono tenute a dotarsi, nell’ambito del proprio sistema di controlli interni, di una specifica procedura di monitoraggio relativa al contestuale svolgimento dell’attività di intermediazione creditizia e di quella immobiliare, fornendo altresì opportuni accorgimenti alla propria rete distributiva al fine di prevenire possibili fattispecie contrarie alla normativa di riferimento”. La comunicazione sottolinea che “devono essere impostati adeguati meccanismi di controllo costante sull’operato dei dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico, al fine di assicurare un monitoraggio permanente anche tramite l’adozione di procedure interne che disciplinino le modalità di verifica sulla rete distributiva”.

Si tratta di presidi, sottolinea l’Organismo, “finalizzati a contrastare prassi elusive rispetto, tra l’altro, all’esercizio dell’attività riservata, alla trasparenza nei confronti del cliente e al corretto operato dei propri collaboratori a contatto con il pubblico”.

Le società di mediazione sono tenute a garantire, in sede di controlli di Vigilanza da parte dell’Organismo, massima collaborazione “nella messa a disposizione – si legge nella Comunicazione – anche da parte dei propri collaboratori che svolgono l’attività sia nel settore creditizio sia in quello immobiliare, della documentazione – contabile e non – riferibile ad entrambi i servizi prestati”.

Resta ferma, ricorda l’OAM, l'incompatibilità tra l'attività di Agente in attività finanziaria e quella di agente immobiliare.



OAM: AL VIA IL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA. OBIETTIVO INCENTIVARE QUALITÀ E TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ DEGLI INTERMEDIARI DEL CREDITO


Il nuovo strumento si affiancherà agli attuali controlli documentali ed ispettivi


Incentivare la qualità e la trasparenza dell’attività degli intermediari del credito attraverso un nuovo strumento da affiancare agli attuali controlli documentali ed ispettivi: è l’obiettivo del nuovo sistema di segnalazioni messo a punto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori Creditizi), che servirà contestualmente a innalzare, in modo costante, la vigilanza prudenziale dell’Organismo per prevenire violazioni e rischi sistemici nel mercato.


Il monitoraggio avverrà sulla base di un flusso di dati che gli iscritti dovranno obbligatoriamente trasmettere, in via periodica, all’Organismo. Le informazioni riguarderanno aspetti gestionali e patrimoniali e i presidi di controllo e di trasparenza relativi all’attività svolta.


In una prima fase, i soggetti iscritti interessati dall’attività di supervisione riceveranno una apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da parte dell’Ufficio Vigilanza.


Le segnalazioni avverranno tramite la compilazione di una matrice predeterminata, seguendo un apposito Manuale di Istruzioni (https://www.organismo-am.it/documenti/Segnalazioni_Vigilanza/ODG_21_Istruzioni_per_la_compilazione.pdf) e dovranno essere accompagnate da una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che attesti la veridicità dei dati comunicati.


I dati, che saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, riguardano i profili anagrafici, economico-operativo, prudenziale, informativo e trasparenza (quest’ultimo previsto soltanto per i Mediatori creditizi) e l’elenco delle sedi territoriali. I dati aggregati potranno inoltre essere utilizzati dall’Organismo anche per effettuare indagini statistiche.



OAM: GLI INTERMEDIARI DEL CREDITO DEVONO ASSICURARE UN MONITORAGGIO PERMANENTE SULLA RETE DISTRIBUTIVA


Con una Comunicazione al Mercato l’Organismo precisa gli obblighi a carico di Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi derivanti dall’art.128-novies del TUB.


Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi “devono assicurare un presidio ed un monitoraggio permanente sulla rete distributiva, anche tramite l’adozione di procedure interne che disciplinino le modalità di effettiva verifica sull’attività della medesima”. Lo specifica l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori, con una Comunicazione al Mercato dettagliando così gli obblighi derivanti dall’art. 128-novies del Testo Unico Bancario.

L’OAM ricorda che in base a tale articolo gli intermediari del credito “assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti” previsti dalla legge.

L’Organismo sottolinea che la nuova Comunicazione completa quanto già ribadito nella Comunicazione n. 28/2021. In quella Comunicazione era stato precisato “che è obbligo ed onere dei soggetti iscritti assicurare che la propria rete distributiva rispetti la normativa di settore e si ponga in posizione collaborativa rispetto all’attività di Vigilanza dell’Organismo, anche laddove questa risulti indirizzata direttamente ai dipendenti e collaboratori medesimi”.


L’OAM, nell’ambito della sua attività istituzionale, verificherà la corretta applicazione delle indicazioni date al Mercato.



PIATTAFORME COMPARATIVE ONLINE: OAM TRACCIA IL PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ RISERVATE AGLI ISCRITTI


La Comunicazione pubblicata al termine della consultazione di mercato.


I siti internet o gli strumenti di web marketing che incentivano l'utente a fornire i propri dati per facilitare un contatto con i finanziatori devono, se non iscritti all’OAM, limitarsi alla semplice raccolta di dati anagrafici e di contatto. Con la Comunicazione n. 29 del 2022 l’Organismo traccia con chiarezza il perimetro delle attività riservate agli iscritti nell’ambito delle piattaforme comparative online. Si tratta di quelle piattaforme che prestano, a favore degli utenti, servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento, accompagnati dalla successiva agevolazione del contatto con le banche che propongono l’offerta.

La Comunicazione ha l’obiettivo di assicurare, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, la parità di condizioni tra gli operatori del mercato, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’intermediazione creditizia, mediante rete fisica oppure tramite canali online.

In base alla Comunicazione svolgono un’attività a carattere riservato, che comporta l’iscrizione negli Elenchi gestiti dall’Organismo, le piattaforme o siti che effettuino:

  1. la raccolta, presso l’utente, di dati anagrafici (nome, cognome, mail, etc.) e di esigenza creditizia (come tipologia di finanziamento, somma richiesta, durata del finanziamento, etc.) seguita da una proposta di preventivo (anche mediante prospettazione di diversi importi di rata riconducibili a diversi finanziatori) e la possibilità per l’utente di essere ricontattato da parte della banca;
  2. la raccolta, presso l’utente, di dati anagrafici e di esigenza creditizia, non seguita dalla proposta di più offerte di credito, ma comunque accompagnata dall’indirizzamento dei dati raccolti verso uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa.

La Comunicazione ricorda che le piattaforme iscritte devono rispettare i criteri di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. In particolare, devono informare l’utente della possibilità che le condizioni dell’offerta possono variare dopo le valutazioni effettuate dal finanziatore e chiarire che sulla piattaforma non sono reperibili tutte le offerte creditizie del mercato.

Le indicazioni presenti nella Comunicazione orienteranno l’attività di vigilanza dell’Organismo anche nella lotta all’abusivismo finanziario.



OAM: ANCHE GLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA DOVRANNO GARANTIRE CHE I PROPRI DIPENDENTI E COLLABORATORI COOPERINO CON LA VIGILANZA DELL’ORGANISMO


Obiettivo da raggiungere con apposite clausole contrattuali. Comunicazione al mercato dopo la pubblicazione delle Linee Guida sui controlli interni previsti per le società di mediazione creditizia.


Tutti gli iscritti negli Elenchi, compresi gli Agenti in attività finanziaria, dovranno garantire che i propri dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico cooperino con l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori, quando svolge attività di vigilanza, ricorrendo anche ad apposite clausole contrattuali. Lo afferma l’Organismo in una Comunicazione al mercato che segue la recente pubblicazione delle Linee Guida sui controlli interni previsti per le società di mediazione creditizia.


La Comunicazione sottolinea l’esigenza dell’OAM di "garantire il corretto e tempestivo esercizio dei controlli rispetto agli adempimenti che direttamente riguardano anche i collaboratori e dipendenti dei soggetti iscritti". Per questo gli Agenti, oltre alle società di mediazione, dovranno assicurare "che la propria rete distributiva si ponga in posizione collaborativa" nei confronti dell’OAM, mettendo "tempestivamente a disposizione i documenti e le informazioni richieste dall’Organismo nell'ambito di una specifica attività di vigilanza". L’obiettivo va perseguito dagli Agenti "anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali disciplinanti il rapporto con i propri dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico".


La Comunicazione ricorda che, in base al Testo unico bancario, "gli Agenti e Mediatori sono tenuti a garantire che i propri dipendenti e collaboratori, di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino la disciplina di settore a questi ultimi direttamente applicabile, rispondendo in solido dei danni dai medesimi causati nell’esercizio dell’attività, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate".



OAM: I MEDIATORI CREDITIZI DEVONO COMUNICARE ALLA CLIENTELA L’IMPOSSIBILITÀ DI RICORRERE ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO IN CASO DI CONTROVERSIE


I Mediatori creditizi devono comunicare con chiarezza alla clientela che, qualora dovessero sorgere controversie nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato, non potrà ricorrere all’Arbitro bancario e finanziario


Lo sottolinea l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori, in una comunicazione al mercato, alla luce di alcuni comportamenti difformi riscontrati nell’ambito dell’attività di vigilanza. In particolare, è emerso che taluni Mediatori creditizi prospettano al cliente – nei fogli informativi o nella sezione reclami del proprio sito Internet – la possibilità, nel caso di mancato o insoddisfacente riscontro al reclamo presentato, di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario per risolvere la controversia emersa nel rapporto con il Mediatore.

 

L’OAM ricorda che, in base alla normativa vigente, tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientrano i Mediatori creditizi e gli Agenti in attività finanziaria. Queste categorie devono dunque prospettare, in maniera trasparente ed immediata, nella documentazione precontrattuale e sul proprio sito Internet nell'area reclami, che il cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte con l’intermediario del credito.

 

Resta comunque, per i Mediatori, l’obbligo di mettere a disposizione della clientela o di trasmettere in formato elettronico la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario, redatta in conformità del modello pubblicato sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

 

L’OAM vigilerà sulla corretta applicazione della normativa vigente e interesserà la Banca d’Italia per eventuali profili di competenza.



CESSIONE DEL V/ RICHIAMO DELL’OAM AGLI INTERMEDIARI DEL CREDITO: IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA VA GARANTITA AL CONSUMATORE UN’INFORMAZIONE CORRETTA E COMPLETA


Le comunicazioni del soggetto finanziatore con cui è estinto il finanziamento devono essere inviate direttamente al cliente fino alla chiusura del rapporto. Le conseguenze della revoca al trattamento dati vanno spiegate con chiarezza per un consenso informato del consumatore


Chiarimento dell’OAM mediante indicazione conformativa diretta agli intermediari del credito in materia di cessione del V dello stipendio o della pensione. Con una comunicazione al mercato, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, sottolinea, a tutela del consumatore, che non è possibile, quando si propone l’estinzione anticipata, imporre né suggerire al cliente modalità di trasmissione dei conteggi estintivi che lo escludano dal rapporto con il soggetto finanziatore. Vanno, inoltre, sempre precisate al cliente, in forma chiara ed espressa, le conseguenze di una sua eventuale revoca al consenso al trattamento dati a fini commerciali. Solo una corretta e completa informazione che accompagna le proposte di rinnovo della cessione del V può infatti garantire la libera scelta del consumatore che intenda estinguere anticipatamente il proprio debito.


La comunicazione nasce da alcuni comportamenti rilevati nel corso dell’attività di vigilanza svolta dall’Organismo. In particolare, è emerso che alcuni Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi talvolta non si limitano a prospettare al cliente la possibilità estinguere il finanziamento in corso per rinnovarlo a condizioni più vantaggiose con un altro istituto di credito, ottenendo il rimborso degli oneri non maturati connessi alla durata del contratto. La richiesta di conteggio estintivo al finanziatore viene invece accompagnata da una dichiarazione con la quale il cliente revoca il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni o contatti a fini promozionali o pubblicitari e dalla richiesta di trasmettere ogni successiva comunicazione all’intermediario del credito. L’intermediario diventa così l’unico referente per la chiusura dei rapporti con il finanziatore, al quale viene preclusa la possibilità di contattare direttamente il cliente, anche solo per comunicargli le modalità per ottenere un veloce rimborso dei ratei non dovuti.


Nella suddetta Comunicazione, l’OAM ricorda di essere già intervenuto sul tema, chiarendo che gli intermediari del credito non possono offrire ai consumatori servizi di consulenza e assistenza per presentare reclami alla banca o inoltrare il ricorso all’Arbitro bancario finanziario per il recupero degli oneri non maturati in caso di rinnovo della cessione del V: tale attività non rientra infatti in quella dei ‘servizi accessori’ che gli intermediari, in base alla normativa vigente, possono legittimamente svolgere. Anche la Banca d’Italia, successivamente, è intervenuta con orientamenti di vigilanza finalizzati ad “assicurare al cliente un'informativa piena e completa sull'andamento del rapporto e garantirne la tutela da condotte opportunistiche (se non illegittime, da parte di soggetti sedicenti "delegati")”.


La comunicazione sottolinea che la verifica della corretta applicazione della normativa vigente rientra nelle attività di vigilanza sull’operato degli intermediari del credito demandate all’Organismo, che interesserà la Banca d’Italia e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per eventuali profili di competenza.



MEDIAZIONE CREDITIZIA: OAM FISSA I PALETTI ALL’ATTIVITÀ DEL COMMERCIALISTA NEL FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO PER I PROPRI CLIENTI: NON PUÒ ESSERE OFFERTA CONSULENZA SUI FINANZIAMENTI


Al di fuori di questi confini i professionisti svolgerebbero abusivamente attività riservata ai Mediatori creditizi


L’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi) chiarisce, con una comunicazione al mercato, quali sono le attività che i commercialisti possono svolgere nel mercato del credito: l’esigenza nasce dai recenti accordi stipulati tra gli ordini territoriali e alcune banche. Al di fuori dei confini tracciati dall’Organismo i professionisti svolgerebbero abusivamente l’attività riservata ai Mediatori, violando l’art. 140-bis del Testo unico bancario: si tratta di una fattispecie penale denunciabile da qualunque soggetto, anche non istituzionale, alla competente Autorità giudiziaria.


L’Organismo ribadisce che la messa in relazione e l’illustrazione di prodotti di finanziamento alle imprese, anche soltanto in forma di consulenza prestata in via generica sulla linea di credito, è riservata ai soggetti iscritti negli Elenchi OAM.


Gli accordi che si sono diffusi nel mercato offrono alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento, attraverso l’assistenza personalizzata dal commercialista, un servizio di comunicazione tramite un “canale dedicato” con la banca, una semplificazione del processo per la presentazione della documentazione istruttoria, e la possibilità di essere accompagnate dal commercialista stesso all’appuntamento con la banca.


L’OAM chiarisce che la consulenza offerta dai commercialisti deve essere limitata all’assistenza di tipo fiscale e contabile e non deve in alcun modo sconfinare nelle attività riservate ai Mediatori creditizi. Analogamente, nel caso in cui il professionista accompagni l’impresa in banca, potrà fornire assistenza solo per la preparazione e compilazione del set di documentazione fiscale e contabile. Tale servizio dovrà comunque avere carattere eccezionale e straordinario: la presenza del commercialista non è infatti indispensabile e potrebbe creare confusione rispetto al ruolo dell’intermediario del credito al momento dell’incontro con la banca.



I MEDIATORI CREDITIZI CHE OPERANO VIA INTERNET DEVONO GARANTIRE LA TRASPARENZA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE IN MODO TEMPESTIVO


Comunicazione al mercato dell’Organismo per tutelare la clientela


I Mediatori creditizi che operano via internet devono rispettare gli obblighi di trasparenza imposti dalla legge mettendo a disposizione della clientela, anche tramite lo stesso canale, la documentazione prevista. Lo chiarisce l’OAM, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, in una comunicazione al mercato. L’obbligo riguarda innanzitutto la documentazione relativa all’informativa precontrattuale sulla mediazione creditizia, quella relativa ai prodotti o servizi presentati, e la Guida illustrativa sui prodotti offerti se prevista: non è sufficiente che i documenti siano presenti sul sito ma occorre che il mediatore adotti meccanismi in grado di garantire l’effettiva presa visione da parte del cliente in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato all’offerta o al contratto. A titolo esemplificativo potrebbero essere inseriti blocchi informatici che impediscano la prosecuzione del processo di illustrazione e di offerta qualora l’utente non effettui il download della documentazione.


Il contratto di mediazione creditizia dovrà invece essere comunque fornito al cliente anche in forma cartacea o su altro supporto durevole, utilizzando se necessario la posta elettronica ma garantendo che il contratto sia debitamente firmato.


Analogamente e limitatamente al settore del credito immobiliare ai consumatori, il Mediatore creditizio che opera via internet può mettere a disposizione del cliente il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), la cui consegna deve comunque essere assicurata dal finanziatore prima della stipula del contratto. Restano ovviamente fermi gli obblighi, per il Mediatore creditizio, di comunicare al finanziatore il compenso percepito dal cliente, e al cliente la percezione di un eventuale compenso da parte del finanziatore, anche quando non sono previsti oneri aggiuntivi ai costi complessivi del finanziamento.

PER GLI ISCRITTI E I DIPENDENTI/COLLABORATORI SUFFICIENTE L’AUTODICHIARAZIONE PER ATTESTARE IL REQUISITO DI ONORABILITÀ. ONLINE IL MODULO DA UTILIZZARE

L’Organismo potrà verificarne la veridicità in ogni momento avviando, in caso di attestazioni non veritiere, le iniziative necessarie presso l’Autorità giudiziaria

Per attestare il requisito di onorabilità di iscritti e collaboratori a contatto con il pubblico sarà sufficiente acquisire annualmente un’autocertificazione compilando il modulo disponibile sul sito OAM. Lo chiarisce l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi in una comunicazione al mercato. La semplificazione procedurale non allenta gli obblighi di controllo a carico degli iscritti che, come previsto dalla normativa, dovranno comunque dotarsi di procedure interne per la verifica dei requisiti di onorabilità dei loro collaboratori. L’Organismo potrà inoltre, in ogni momento, verificare il possesso e la permanenza del requisito stesso.

SI PRECISA

OAM: LE AUTODICHIARAZIONI SUL REQUISITO DI ONORABILITÀ NON DEVONO ESSERE INVIATE ALL’ORGANISMO SALVO ESPLICITA RICHIESTA


Le autodichiarazioni sul possesso del requisito di onorabilità dovranno essere conservate dagli iscritti stessi e NON devono essere inviate all’OAM, se non in caso di esplicita richiesta dell’Organismo. Lo chiarisce l’OAM alla luce della comunicazione n. 23/19 del 19 settembre scorso con la quale è stato messo online il modello per l’autodichiarazione.

  • Comunicazione n. 22/19 contenente ulteriori chiarimenti in merito allo svolgimento da parte dei mediatori creditizi dell’attivitàdi consulenza.

  • Comunicazione n. 21/19 contenente chiarimenti in merito all’obbligo in capo ai mediatori creditizi di dotarsi di un sistema di controllo interno conforme e adeguato.

 

  • Comunicazione n. 20/18 contenente chiarimenti in merito all’operatività dell’agente in attività finanziaria nell’ambito della promozione e conclusione di contratti di leasing operativo di beni.

 

  • Comunicazione n. 19/18 contenente chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività di promozione e illustrazione di prodotti del credito o di servizi di pagamento a contatto con il pubblico.

 

  • Comunicazione n. 18/18 contenente ulteriori indicazioni e precisazioni in materia di aggiornamento professionale previsto per i soggetti iscritti negli Elenchi.

 

  • Comunicazione n. 17/17 contenente ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni obblighi di trasparenza nell’attività di mediazione creditizia senza convenzione (c.d. off-line) alla luce del Protocollo d’Intesa del 27 ottobre 2017.

 

  • Comunicazione n. 16/17 contenente chiarimenti in merito allo svolgimento da parte dei mediatori creditizi dell’attività di consulenza. Osservazioni in merito al frazionamento del compenso di mediazione.

 

  • Comunicazione n. 15/17 contenente chiarimenti in merito alla modalità di acquisizione e archiviazione della documentazione trasmessa dai collaboratori che svolgono attività di “offerta fuori sede”.

 

  • Comunicazione n. 14/17 contenente chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi informativi dei mediatori, verso i consumatori, sulle commissioni concordate con i vari intermediari.

 

  • Comunicazione n. 13/17 contenente chiarimenti in merito al requisito tecnico - informatico relativo al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

 

  • Comunicazione n. 12/16 contenente chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi: la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 15, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e l’obbligo di aggiornamento professionale.

 

  • Comunicazione n. 11/16 contenente chiarimenti in merito ai servizi accessori offerti dagli intermediari del credito nel comparto della cessione del quinto dello stipendio ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

 

  • Comunicazione n. 10/16 contenente chiarimenti in merito all’entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.

 

  • Comunicazione n. 9/16 contenente chiarimenti in merito ad alcuni obblighi di trasparenza nell’esercizio dell’attività di mediazione creditizia.

 

  • Comunicazione n. 8/16 contenente chiarimenti in merito alla operatività di consorzi o società consortili costituiti da agenti in attività finanziaria.

 

  • Comunicazione n. 7/15 contenente chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni normative in materia di incompatibilità tra l'esercizio delle attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, e quelle di agenzia di assicurazione e di mediazione di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

 

  • Comunicazione n. 6/15 contenente il chiarimento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate in merito all’applicabilità della ritenuta d’acconto nella fatturazione attiva delle società di mediazione creditizia

 

  • Comunicazione n. 5/14 contenente chiarimenti per i soggetti ex art. 128-novies, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 in merito gli obblighi di formazione di cui alla Circolare n. 19.

 

  • Comunicazione n. 4/14 contenente le novità introdotte dal “Decreto Competitività” in materia di mediatori creditizi (capitale sociale e organo di controllo).

 

  • Comunicazione n. 3/14 contenente precisazioni in merito alla stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria, di cui all’art. 128-quinquies, comma 1-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 da parte dei collaboratori.

 

  • Comunicazione n. 2/13 contenente chiarimenti in merito allo svolgimento da parte dei mediatori creditizi dell'attività di consulenza e di "co-mediazione”.

 

  • Comunicazione n. 1/13 sullo svolgimento dell'attività di segnalazione da parte dei soggetti iscritti negli Elenchi.
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