Lo sottolinea l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori, in una comunicazione al mercato, alla luce di alcuni comportamenti difformi riscontrati nell’ambito dell’attività di vigilanza. In particolare, è emerso che taluni Mediatori creditizi prospettano al cliente – nei fogli informativi o nella sezione reclami del proprio sito Internet – la possibilità, nel caso di mancato o insoddisfacente riscontro al reclamo presentato, di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario per risolvere la controversia emersa nel rapporto con il Mediatore.
L’OAM ricorda che, in base alla normativa vigente, tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientrano i Mediatori creditizi e gli Agenti in attività finanziaria. Queste categorie devono dunque prospettare, in maniera trasparente ed immediata, nella documentazione precontrattuale e sul proprio sito Internet nell'area reclami, che il cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte con l’intermediario del credito.
Resta comunque, per i Mediatori, l’obbligo di mettere a disposizione della clientela o di trasmettere in formato elettronico la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario, redatta in conformità del modello pubblicato sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
L’OAM vigilerà sulla corretta applicazione della normativa vigente e interesserà la Banca d’Italia per eventuali profili di competenza.
Chiarimento dell’OAM mediante indicazione conformativa diretta agli intermediari del credito in materia di cessione del V dello stipendio o della pensione. Con una comunicazione al mercato, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, sottolinea, a tutela del consumatore, che non è possibile, quando si propone l’estinzione anticipata, imporre né suggerire al cliente modalità di trasmissione dei conteggi estintivi che lo escludano dal rapporto con il soggetto finanziatore. Vanno, inoltre, sempre precisate al cliente, in forma chiara ed espressa, le conseguenze di una sua eventuale revoca al consenso al trattamento dati a fini commerciali. Solo una corretta e completa informazione che accompagna le proposte di rinnovo della cessione del V può infatti garantire la libera scelta del consumatore che intenda estinguere anticipatamente il proprio debito.
La comunicazione nasce da alcuni comportamenti rilevati nel corso dell’attività di vigilanza svolta dall’Organismo. In particolare, è emerso che alcuni Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi talvolta non si limitano a prospettare al cliente la possibilità estinguere il finanziamento in corso per rinnovarlo a condizioni più vantaggiose con un altro istituto di credito, ottenendo il rimborso degli oneri non maturati connessi alla durata del contratto. La richiesta di conteggio estintivo al finanziatore viene invece accompagnata da una dichiarazione con la quale il cliente revoca il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni o contatti a fini promozionali o pubblicitari e dalla richiesta di trasmettere ogni successiva comunicazione all’intermediario del credito. L’intermediario diventa così l’unico referente per la chiusura dei rapporti con il finanziatore, al quale viene preclusa la possibilità di contattare direttamente il cliente, anche solo per comunicargli le modalità per ottenere un veloce rimborso dei ratei non dovuti.
Nella suddetta Comunicazione, l’OAM ricorda di essere già intervenuto sul tema, chiarendo che gli intermediari del credito non possono offrire ai consumatori servizi di consulenza e assistenza per presentare reclami alla banca o inoltrare il ricorso all’Arbitro bancario finanziario per il recupero degli oneri non maturati in caso di rinnovo della cessione del V: tale attività non rientra infatti in quella dei ‘servizi accessori’ che gli intermediari, in base alla normativa vigente, possono legittimamente svolgere. Anche la Banca d’Italia, successivamente, è intervenuta con orientamenti di vigilanza finalizzati ad “assicurare al cliente un'informativa piena e completa sull'andamento del rapporto e garantirne la tutela da condotte opportunistiche (se non illegittime, da parte di soggetti sedicenti "delegati")”.
La comunicazione sottolinea che la verifica della corretta applicazione della normativa vigente rientra nelle attività di vigilanza sull’operato degli intermediari del credito demandate all’Organismo, che interesserà la Banca d’Italia e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per eventuali profili di competenza.
L’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi) chiarisce, con una comunicazione al mercato, quali sono le attività che i commercialisti possono svolgere nel mercato del credito: l’esigenza nasce dai recenti accordi stipulati tra gli ordini territoriali e alcune banche. Al di fuori dei confini tracciati dall’Organismo i professionisti svolgerebbero abusivamente l’attività riservata ai Mediatori, violando l’art. 140-bis del Testo unico bancario: si tratta di una fattispecie penale denunciabile da qualunque soggetto, anche non istituzionale, alla competente Autorità giudiziaria.
L’Organismo ribadisce che la messa in relazione e l’illustrazione di prodotti di finanziamento alle imprese, anche soltanto in forma di consulenza prestata in via generica sulla linea di credito, è riservata ai soggetti iscritti negli Elenchi OAM.
Gli accordi che si sono diffusi nel mercato offrono alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento, attraverso l’assistenza personalizzata dal commercialista, un servizio di comunicazione tramite un “canale dedicato” con la banca, una semplificazione del processo per la presentazione della documentazione istruttoria, e la possibilità di essere accompagnate dal commercialista stesso all’appuntamento con la banca.
L’OAM chiarisce che la consulenza offerta dai commercialisti deve essere limitata all’assistenza di tipo fiscale e contabile e non deve in alcun modo sconfinare nelle attività riservate ai Mediatori creditizi. Analogamente, nel caso in cui il professionista accompagni l’impresa in banca, potrà fornire assistenza solo per la preparazione e compilazione del set di documentazione fiscale e contabile. Tale servizio dovrà comunque avere carattere eccezionale e straordinario: la presenza del commercialista non è infatti indispensabile e potrebbe creare confusione rispetto al ruolo dell’intermediario del credito al momento dell’incontro con la banca.
I Mediatori creditizi che operano via internet devono rispettare gli obblighi di trasparenza imposti dalla legge mettendo a disposizione della clientela, anche tramite lo stesso canale, la documentazione prevista. Lo chiarisce l’OAM, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, in una comunicazione al mercato. L’obbligo riguarda innanzitutto la documentazione relativa all’informativa precontrattuale sulla mediazione creditizia, quella relativa ai prodotti o servizi presentati, e la Guida illustrativa sui prodotti offerti se prevista: non è sufficiente che i documenti siano presenti sul sito ma occorre che il mediatore adotti meccanismi in grado di garantire l’effettiva presa visione da parte del cliente in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato all’offerta o al contratto. A titolo esemplificativo potrebbero essere inseriti blocchi informatici che impediscano la prosecuzione del processo di illustrazione e di offerta qualora l’utente non effettui il download della documentazione.
Il contratto di mediazione creditizia dovrà invece essere comunque fornito al cliente anche in forma cartacea o su altro supporto durevole, utilizzando se necessario la posta elettronica ma garantendo che il contratto sia debitamente firmato.
Analogamente e limitatamente al settore del credito immobiliare ai consumatori, il Mediatore creditizio che opera via internet può mettere a disposizione del cliente il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), la cui consegna deve comunque essere assicurata dal finanziatore prima della stipula del contratto. Restano ovviamente fermi gli obblighi, per il Mediatore creditizio, di comunicare al finanziatore il compenso percepito dal cliente, e al cliente la percezione di un eventuale compenso da parte del finanziatore, anche quando non sono previsti oneri aggiuntivi ai costi complessivi del finanziamento.
Per attestare il requisito di onorabilità di iscritti e collaboratori a contatto con il pubblico sarà sufficiente acquisire annualmente un’autocertificazione compilando il modulo disponibile sul sito OAM. Lo chiarisce l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi in una comunicazione al mercato. La semplificazione procedurale non allenta gli obblighi di controllo a carico degli iscritti che, come previsto dalla normativa, dovranno comunque dotarsi di procedure interne per la verifica dei requisiti di onorabilità dei loro collaboratori. L’Organismo potrà inoltre, in ogni momento, verificare il possesso e la permanenza del requisito stesso.
OAM: LE AUTODICHIARAZIONI SUL REQUISITO DI ONORABILITÀ NON DEVONO ESSERE INVIATE ALL’ORGANISMO SALVO ESPLICITA RICHIESTA
Le autodichiarazioni sul possesso del requisito di onorabilità dovranno essere conservate dagli iscritti stessi e NON devono essere inviate all’OAM, se non in caso di esplicita richiesta dell’Organismo. Lo chiarisce l’OAM alla luce della comunicazione n. 23/19 del 19 settembre scorso con la quale è stato messo online il modello per l’autodichiarazione.