Il primo passo della verifica riguarda l’esatta perimetrazione dei rami di attività finanziaria di cui l’Agente si occupa, le modalità della sua offerta, la consistenza e l’articolazione della rete di collaboratori.
Gli Agenti in attività finanziaria, persone fisiche, ovvero in caso di società coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ai sensi di legge.
L’Ufficio Vigilanza verifica la permanenza di questi requisiti e, ove ne accerti la perdita, avvia procedure di cancellazione dagli Elenchi.
In ordine agli esponenti aziendali (in caso di società) nonché ai dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico, si verifica l’attività che l’Agente ha espletato nel tempo al fine di controllare i requisiti di onorabilità e di professionalità che le norme richiedono per i vari ruoli.
L’Ufficio pone particolare attenzione alla verifica dell’adempimento agli obblighi di aggiornamento professionale posti in capo agli Agenti persone fisiche, esponenti aziendali – in caso di società – e di collaboratori a contatto con il pubblico.
Nel caso di carente attenzione nei predetti controlli, per una adeguata campionatura di soggetti si dà luogo al controllo della originaria sussistenza e della permanenza di tali requisiti.
Attenzione viene posta al possesso del requisito tecnico – informatico consistente nella dotazione di una casella di posta elettronica certificata in corso di validità.
Si rimanda anche alla Comunicazione OAM n. 13/17 “chiarimenti in merito al requisito tecnico – informatico relativo al possesso, da parte degli Agenti e Mediatori, di una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141”.
Si verifica la stipula di una polizza di assicurazione, in atto e per il recente passato, relativa alla responsabilità civile per i danni arrecati, nell’esercizio dell’attività, da condotte dell’Agente e dei suoi dipendenti e collaboratori.
Si rimanda anche alla Comunicazione n. 3/14 contenente precisazioni in merito alla stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria, di cui all’art. 128-quinquies, comma 1-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 da parte dei collaboratori.
Si verifica che l’Agente svolga la propria attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo o che, nel caso in cui l’intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi, l’Agente abbia assunto non più di tre mandati al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi. I controlli in tal senso hanno ad oggetto principalmente documenti contabili e un campione dei contratti di finanziamento sottoscritti dai clienti.
Si rimanda anche a:
Comunicazione n. 11/16 contenente chiarimenti in merito ai servizi accessori offerti dagli intermediari del credito nel comparto della cessione del quinto dello stipendio ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Comunicazione n. 8/16 contenente chiarimenti in merito alla operatività di consorzi o società consortili costituiti da Agenti in attività finanziaria.
Comunicazione n. 7/15 contenente chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni normative in materia di incompatibilità tra l'esercizio delle attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, e quelle di agenzia di assicurazione e di mediazione di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Comunicazione n. 1/13 sullo svolgimento dell'attività di segnalazione da parte dei soggetti iscritti negli Elenchi.
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