Gli Agenti e Convenzionati annotati nell’omonimo Registro tenuto dall’OAM sono quei soggetti, comunque denominati, diversi dagli Agenti in attività finanziaria iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i Prestatori di servizi di pagamento e gli Istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana.
È soggetto convenzionato l’operatore che svolge un’attività di ausilio e/o di supporto nella prestazione dei servizi di pagamento - anche ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nella Circolare OAM n. 3/12 - o nella distribuzione e/o rimborso di moneta elettronica, senza coinvolgimento negoziale con il cliente finale.
Tali soggetti non devono eseguire la comunicazione all’OAM ai fini della propria annotazione nel Registro, ma devono essere comunicati semestralmente dai PSP e IMEL per cui operano, ovvero dai Punti di contatto centrale di questi.
Al fine di detta comunicazione, i PSP e gli IMEL si devono accreditare presso l’Organismo.
I Punti di Contatto Centrale di PSP e IMEL aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro (PDC) devono parimenti iscriversi nell’apposita sezione, loro dedicata, del Registro dei Soggetti Convenzionati e degli Agenti. Più precisamente, il Registro comprende una sezione in cui sono annotati: (i) gli estremi identificativi, (ii) l’avvio dell’operatività e (iii) le relative variazioni di tali dati dei PDC. A fronte della mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007 (cd. "Decreto Antiriciclaggio").
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