681) Può un Agente in attività finanziaria o un suo collaboratore svolgere l’attività di recupero crediti (anche nell’ambito NPL)?

L’Agente in attività finanziaria, ai sensi dell’art. 128-quaterdecies del TUB, può svolgere attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi su mandato di banche e intermediari finanziari, comunicando all’OAM lo specifico prodotto “A.16 - Ristrutturazione dei crediti”.

Inoltre, l’Agente o un suo collaboratore possono svolgere attività di recupero crediti in qualità di collaboratori di una società di recupero crediti, munita di licenza ex art. 115 TULPS.

Deve ritenersi che quest’ultima attività sia compatibile, nei limiti in cui vengano rigorosamente rispettati i seguenti requisiti:

  • la società di recupero crediti (ex art. 115 TULPS) deve agire su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane;
  • l’attività svolta abbia esclusivamente natura di collaborazione (non è ammissibile instaurare un ruolo di dipendenza);
  • l’attività in esame non deve avere carattere prevalente rispetto a quella principale di agenzia in attività finanziaria.
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