108) L'agente in attività finanziaria può svolgere l'attività di ristrutturazione e recupero dei crediti?

Si. L'art. 128-quaterdecies del TUB consente agli intermediari finanziari di avvalersi per l'attività di consulenza e di gestione dei crediti, ai fini della ristrutturazione e recupero degli stessi, anche di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'art. 128-quater, comma 2, del TUB.

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