129) L’attività di promozione di prodotti di credito da parte dei Confidi iscritti all’elenco di cui all’art. 112 del TUB o all’art. 106 del TUB richiede l’iscrizione di questi ultimi all’OAM in qualità di mediatori/agenti in attività finanziaria?

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2010 “Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:

(…) b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate.(…)”.

Considerando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. g), del TUB, per “intermediari finanziari” sono considerati unicamente “i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106”, ne consegue che qualora i Confidi siano autorizzati ad iscriversi nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB potranno rientrare nella deroga di cui alla lett. b) sopra richiamata e non iscriversi negli Elenchi OAM.

L’esimente prevista dalla lett. c), differentemente, comporta che i Confidi non siano obbligati ad iscriversi negli elenchi unicamente qualora stipuli delle convenzioni con banche e intermediari finanziari volte a favorire l’accesso al credito dei loro iscritti.

La risposta ti è stata utile?
Vai all'inizio della pagina