133) I Confidi potranno avvalersi per la raccolta delle richieste di finanziamento anche di mediatori assicurativi qualora gli stessi siano regolarmente iscritti anche nell’elenco dei mediatori creditizi ex art. 128-sexies, comma 2, del TUB.

I Confidi potranno avvalersi per la raccolta delle richieste di finanziamento, in particolare per l'attività d'intermediazione di garanzie finanziarie come le fideiussioni, anche di mediatori assicurativi qualora gli stessi siano regolarmente iscritti anche nell'elenco dei mediatori creditizi ex art. 128-sexies, comma 2, del TUB, stante anche l'espressa compatibilità prevista dal richiamato art. 17, comma 4-quater, del Dlgs. n. 141/2010.

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