141) L’attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia?

Sì, e come tale è soggetta a tutti i vincoli di legge.

Pertanto, non possono essere esercitate da soggetti che non siano iscritti nell’elenco ex art. 128-sexies, comma 2, del TUB le attività di “consulenza” - quali, ad esempio, la individuazione e disamina del fabbisogno finanziario del cliente, la traduzione delle sue esigenze finanziarie nella forma di finanziamento più adeguata, la descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato et similia - qualora possano avere quale effetto la messa in contatto dell’utente con l’intermediario erogante e la successiva conclusione del contratto di finanziamento.

Infatti, unicamente un’attività di consulenza che rimanga del tutto svincolata dalla possibile  conclusione di un contratto di finanziamento può essere esercitata da soggetti non iscritti nell’elenco. (cfr. Comunicazione OAM n. 2/13)

 

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