POLIZZA ASSICURATIVA

La polizza può, ad esempio, contenere clausole che prevedano una franchigia oppure il venir meno della copertura assicurativa in caso di dolo del dipendente/collaboratore o in caso di mancata regolazione del premio secondo le previsioni del contratto di assicurazione?

Per poter esercitare l’attività di agente o mediatore il D.Lgs. n. 141/10 richiede obbligatoriamente la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’agente o il mediatore risponde a norma di legge. Ne consegue che non può ritenersi conforme agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 141/10 qualsiasi polizza di assicurazione che preveda cause di esclusione della copertura assicurativa per motivi diversi da quelli previsti dalla legge (ad esempio il dolo dell’assicurato, ma non dei suoi dipendenti/collaboratori) o che infici l’operatività della copertura assicurativa (come, ad esempio, le clausole di sospensione della garanzia per mancata comunicazione di dati o mancato pagamento del premio di regolazione oppure l’introduzione di franchigie opponibili ai terzi danneggiati).

La risposta ti è stata utile?

La polizza deve avere il seguente contenuto minimale:

  1. La garanzia del risarcimento dei danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, derivanti da responsabilità civile dell’assicurato per condotte proprie nonché per eventi conseguenti a comportamenti tenuti dai dipendenti e collaboratori del cui operato gli agenti e i mediatori rispondono a norma di legge.
    Non sono consentite clausole che limitino o escludano l’oggetto della copertura anche solo in relazione a talune tipologie di danno;
  2. la copertura di cui al punto 1 nel territorio di tutti gli Stati membri.

L’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa assicurativa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale indennizzo del danno subito, salvo il diritto di rivalsa della stessa impresa nei confronti dell’assicurato.
(cfr. art. 4, comma 2, lett. c), della Circolare OAM n. 23/15)

La risposta ti è stata utile?

I soggetti richiedenti l’iscrizione negli elenchi, regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che, tuttavia, nella istanza non dichiarano di possedere la copertura assicurativa conforme alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, della Circolare OAM n. 23/15, vengono iscritti con lo stato “non operativo” e, pertanto, non sono autorizzati ad operare.

La risposta ti è stata utile?

Si, la Circolare OAM n. 1/12 indica i limiti minimi, per sinistro e per anno, relativi ai massimali assicurativi delle polizze stipulate dagli iscritti negli elenchi (cfr. art. 1, della Circolare OAM n. 1/12).
I massimali ivi indicati sono commisurati al fatturato raggiunto da ciascun iscritto nell’esercizio precedente la stipula o il rinnovo della polizza di assicurazione. (cfr. art. 16 del D.Lgs. n. 141/2010).

La risposta ti è stata utile?

Si. I massimali previsti dalla Circolare OAM n. 1/12 si riferiscono a ciascun soggetto richiedente l’iscrizione negli elenchi; pertanto, il massimale minimo previsto dalla suddetta Circolare deve essere garantito per ciascun iscritto, e parametrato al fatturato conseguito dal soggetto per tutte le attività svolte in virtù dell’iscrizione nel relativo elenco (cfr. art. 1, della Circolare OAM n. 1/12).

La risposta ti è stata utile?

Gli iscritti sono tenuti a comunicare all’Organismo, entro venti giorni dalla data di avvenuta scadenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile, il rinnovo della stessa, mediante l’apposito servizio previsto nell’area privata del portale (cfr. art. 5, comma 2, della Circolare OAM n. 23/15).

La risposta ti è stata utile?
Non trovi risposta alla tua domanda?
Vai all'inizio della pagina