La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini di una nuova iscrizione negli Elenchi ovvero dell’instaurazione di un nuovo rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto, fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività pari o superiore a 5 anni.
Sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione professionale secondo le modalità disciplinate dalla circolare OAM n. 19/14:
Il percorso formativo consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto, a corsi di formazione della durata non inferiore a 10 ore svolti in aula o con modalità equivalenti.
Si considerano equivalenti le modalità di erogazione dei corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso videoconferenza o modalità e-learning (artt. 6, comma 2, 7, 8 e 9 della Circolare OAM 19/14).
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