La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini di una nuova iscrizione negli Elenchi ovvero dell’instaurazione di un nuovo rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto, fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività pari o superiore a 5 anni.


Sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione professionale secondo le modalità disciplinate dalla circolare OAM n. 19/14:

  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società che presentano domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi;
  • i dipendenti e collaboratori delle società di mediazione di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.

 


Il percorso formativo consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto, a corsi di formazione della durata non inferiore a 10 ore svolti in aula o con modalità equivalenti.

Si considerano equivalenti le modalità di erogazione dei corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso videoconferenza o modalità e-learning (artt. 6, comma 2, 7, 8 e 9 della Circolare OAM 19/14).


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