I soggetti tenuti all’aggiornamento professionale sono esonerati dagli obblighi di aggiornamento professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi di impedimento:
Al verificarsi delle ipotesi di impedimento cui al precedente periodo, le ore di aggiornamento professionale per biennio si intendono proporzionalmente ridotte in commisurazione della durata dell’impedimento stesso. A tal fine l’iscritto deve dare tempestiva comunicazione all’Organismo della sussistenza dell’impedimento nonché della sua cessazione.