222) I promotori finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 31, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 possono esercitare funzioni di amministrazione, direzione o controllo di una società di mediazione creditizia iscritta nell’elenco?

Sì, purché non esercitino l’attività di promotore finanziario per conto di alcun soggetto abilitato. Infatti, l’incompatibilità prescritta dall’art. 17, comma 4-quinquies, d.lgs. 141/2010 riguarda l’effettivo e contemporaneo esercizio dell’attività di promozione finanziaria e di mediazione creditizia e non preclude, pertanto, la contestuale iscrizione nell’albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 31, comma 4, d.lgs. 58/1998 e nell’elenco dei mediatori creditizi di cui all’art. 128-sexies, comma 2, D.Lgs. 385/1993. Ne consegue che un soggetto iscritto all’albo unico dei promotori finanziari può iscriversi in qualità di esercente funzioni di amministrazione, direzione o controllo di una società di mediazione creditizia solo se non esercita effettivamente l’attività di promozione finanziaria per conto di alcun soggetto abilitato ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 58/1998. 

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