L’attività di cessione di crediti a favore di banche e intermediari finanziari configura attività di mediazione creditizia in quanto riconducibile ad operazioni di finanziamento per “acquisto crediti a titolo oneroso” e comporta di conseguenza, ai sensi dell’art. 128-sexies del TUB, l’obbligo di iscrizione presso l’Organismo del soggetto che la esercita.
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