REQUISITI DI ONORABILITA' (ART. 128-quinquies, comma 1, lett. c) DEL TUB - ART. 15 D.LGS. n. 141/2010)

No. Il casellario giudiziale richiesto alla Procura della Repubblica dal diretto interessato - ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 - non riporta, ad esempio, le sentenze di condanna o di patteggiamento passate in giudicato per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ex art. 175 c.p.

Costituisce causa ostativa al possesso del requisito di onorabilità ogni sentenza di condanna passata in giudicato e sentenza di patteggiamento – per i reati indicati all’art. 15, c. 1, lett. c) D. Lgs. n. 141/2010 – indipendentemente dall’eventuale concessione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.

L’Organismo è tenuto, quindi, a verificare la sussistenza di ogni condanna riferibile all’interessato (per i reati di cui al menzionato art. 15) e, per tale finalità, consulta il certificato generale del casellario giudiziale completo, richiesto direttamente alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, il quale riporta tutte le iscrizioni esistenti a carico di un determinato soggetto, ivi comprese quelle oggetto del beneficio della “non menzione”. Ne deriva che il casellario richiesto dall’interessato che riporta la dicitura ‘NULLO’ e quello in possesso dell’Organismo possono non coincidere.

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Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

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