312) Il requisito di professionalità relativo al titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge) era richiesto, ai fini dell’iscrizione negli elenchi gestiti dall’OAM, anche ai soggetti iscritti nel vecchio Albo tenuto dalla Banca d’Italia da almeno tre anni (e che avessero effettivamente svolto l’attività, possedendo il requisito patrimoniale previsto dalla Circolare OAM n.4/12)?

Si. Il possesso del diploma scolastico quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, è specificatamente indicato tra i requisiti di professionalità previsti dall'art. 14 del D.Lgs n. 141/2010. La precedente iscrizione o le esperienze professionali maturate non sostituivano il diploma richiesto. (Circolare OAM n. 10/13 STABILISCE PERò CHE .....)

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