680) È compatibile l'attività di un agente di recupero crediti, collaboratore esterno di un'Agenzia di recupero ex art. 115 TULPS, con l'attività di collaboratore di Mediatore creditizio?

È precluso alle società di mediazione creditizia l'esercizio dell'attività di recupero crediti per conto di banche e intermediari finanziari, come rilevabile dalle disposizioni di cui all’art. 128-quaterdecies del TUB. Ciononostante, l'attività del collaboratore di Mediatore creditizio non è sottoposta al vincolo dell'esclusività e quindi la stessa può essere svolta anche contemporaneamente ad un'altra attività esterna non strettamente afferente a quella di mediazione.

Purtuttavia, al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto di interesse, si raccomanda di porre la massima attenzione a che l'attività di recupero crediti esercitata per conto di società con licenza ex art. 115 TULPS e quella di promozione di finanziamenti esercitata in qualità di collaboratore di Mediatore creditizio non siano svolte per conto del medesimo soggetto bancario o intermediario finanziario.

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