473) Cosa accadeva se un soggetto iscritto nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia presentava domanda di iscrizione decorso il termine previsto dalla legge per beneficiare del cosiddetto “periodo transitorio”?

Tutti i soggetti che non avevano presentato domanda di iscrizione nel nuovo elenco nel termine indicato dalla legge non potevano più svolgere l’attività. L’attività stessa poteva essere ripresa soltanto dalla data di accoglimento da parte dell’Organismo di una nuova istanza di iscrizione.

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