L’Ufficio Vigilanza è responsabile di tutti i procedimenti inerenti l’attività di controllo.
A tale Ufficio compete:
a) l’esecuzione del programma annuale di controllo;
b) l’individuazione dei criteri per la identificazione dei soggetti da sottoporre a controllo;
c) lo svolgimento delle attività di controllo a distanza e delle ispezioni;
d) l’esame delle criticità riscontrate;
e) la predisposizione delle relazioni, anche periodiche, sulle attività svolte;
f) la segnalazione ad altre Autorità od Enti dei comportamenti eventualmente sanzionabili e non di competenza dell’Organismo;
g) ogni altro adempimento inerente le attività di controllo sui soggetti iscritti negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall’Organismo.
L’attività di controllo viene svolta sulla base di un programma definito annualmente oppure su iniziativa dell’Ufficio di Vigilanza, su segnalazione di altre Autorità o a seguito di eventuali esposti o comunicazioni provenienti da terzi o da notizie comunque acquisite (stampa, internet, ecc.), considerati a tal fine rilevanti.
L’attività di controllo è finalizzata a verificare:
a) il possesso ed il mantenimento dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia;
b) il rispetto delle disposizioni applicabili agli iscritti negli elenchi;
c) la sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi.
Le verifiche possono essere svolte:
a) a distanza, attraverso l’acquisizione di documenti e informazioni;
b) presso l’iscritto, mediante accertamenti ispettivi in loco degli addetti dell’Organismo ovvero della Guardia di Finanza o altri Enti, previa stipula di protocolli di intesa;
c) da terzi che, nell’ambito delle loro competenze, comunicano all’Organismo gli esiti delle verifiche effettuate
La documentazione concernente i soggetti sottoposti alle attività di controllo può pervenire all’Organismo su iniziativa degli stessi, in ottemperanza ad obblighi di legge, o su richiesta dell’Ufficio Vigilanza. Anche nel caso di mancata collaborazione del soggetto sottoposto a controllo, sarà possibile acquisire documentazione ricorrendo a fonti esterne pubbliche o private (Autorità Giudiziaria, anagrafe, registro delle imprese, ecc.) ovvero ricorrendo alla collaborazione delle autorità investigative (Guardia di Finanza).
© OAM - Privacy Policy - Cookie Policy - Social Media Policy - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - C.F. 97678190584