L’Ufficio Vigilanza è responsabile di tutti i procedimenti inerenti l’attività di controllo.

A tale Ufficio compete:

a) l’esecuzione del programma annuale di controllo;

b) l’individuazione dei criteri per la identificazione dei soggetti da sottoporre a controllo;

c) lo svolgimento delle attività di controllo a distanza e delle ispezioni;

d) l’esame delle criticità riscontrate;

e) la predisposizione delle relazioni, anche periodiche, sulle attività svolte;

f) la segnalazione ad altre Autorità od Enti dei comportamenti eventualmente sanzionabili e non di competenza dell’Organismo;

g) ogni altro adempimento inerente le attività di controllo sui soggetti iscritti negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall’Organismo. 


Sono sottoposti all’attività di controllo tutti i soggetti iscritti negli elenchi gestiti dall’Organismo ai sensi di legge. 


Il personale addetto all’attività di controllo garantisce la riservatezza sui dati e le informazioni raccolte, anche qualora configurino fattispecie di reato, con il conseguente divieto di servirsi delle informazioni d’ufficio per finalità estranee all’attività dell’Organismo. 


L’attività di controllo viene svolta sulla base di un programma definito annualmente oppure su iniziativa dell’Ufficio di Vigilanza, su segnalazione di altre Autorità o a seguito di eventuali esposti o comunicazioni provenienti da terzi o da notizie comunque acquisite (stampa, internet, ecc.), considerati a tal fine rilevanti. 


L’attività di controllo è finalizzata a verificare:

a) il possesso ed il mantenimento dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia;

b) il rispetto delle disposizioni applicabili agli iscritti negli elenchi;

c) la sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi. 


Le verifiche possono essere svolte:

a) a distanza, attraverso l’acquisizione di documenti e informazioni;

b) presso l’iscritto, mediante accertamenti ispettivi in loco degli addetti dell’Organismo ovvero della Guardia di Finanza o altri Enti, previa stipula di protocolli di intesa;

c) da terzi che, nell’ambito delle loro competenze, comunicano all’Organismo gli esiti delle verifiche effettuate 


La documentazione concernente i soggetti sottoposti alle attività di controllo può pervenire all’Organismo su iniziativa degli stessi, in ottemperanza ad obblighi di legge, o su richiesta dell’Ufficio Vigilanza. Anche nel caso di mancata collaborazione del soggetto sottoposto a controllo, sarà possibile acquisire documentazione ricorrendo a fonti esterne pubbliche o private (Autorità Giudiziaria, anagrafe, registro delle imprese, ecc.) ovvero ricorrendo alla collaborazione delle autorità investigative (Guardia di Finanza). 


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